IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva n. (UE) 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,  l'art.
2; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021» e, in particolare, l'art. 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"»; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  16  gennaio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  per  la  Regione
Lombardia», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono applicate alla
Regione Lombardia le  misure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione del 22 gennaio 2021 con la quale la  Regione
Lombardia «tenuto conto della integrazione nel flusso dati  trasmesso
mercoledi' 20 [gennaio] rispetto al flusso  trasmesso  mercoledi'  13
[gennaio]» ha chiesto alla Cabina  di  regia  di  cui  al  richiamato
decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  «la  rivalutazione
dell'indice Rt sintomi per la settimana n. 35 ora per allora»; 
  Visto il verbale del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 e,  in
particolare,  la  relazione  specifica  relativa  alla  «Implicazione
tecnica  della  nuova  disponibilita'  di  dati  relativi   ai   casi
sintomatici in Regione Lombardia», allegata al medesimo; 
  Preso atto che la Cabina di regia ha comunicato «un nuovo invio  di
dati il giorno 20 gennaio 2021 [da parte della Regione Lombardia] con
revisione anche retrospettiva da meta' dicembre 2020 dei  campi  dati
relativi alla "data inizio  sintomi"  ed  allo  "stato  clinico"  che
determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla regione
stessa come sintomatici" e che "questa rettifica  non  determina,  ad
una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione  del  rischio
che si conferma alto nella Regione Lombardia in quella settimana.  Al
contempo, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato  sulla
data inizio sintomi al giorno 30 dicembre  2020  che,  al  ricalcolo,
risulta pari a 0.88 (CI: 0.84-0.92)»; 
  Considerato, altresi', che la Cabina  di  regia  -  constatato  che
questo nuovo invio dei dati costituisce una rettifica degli stessi da
parte  della  Regione  Lombardia  -  ha  valutato  favorevolmente  la
possibilita' di una riclassificazione della regione ora per allora; 
  Visto,  altresi',  la  nota  del  22  gennaio  2021  del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto  necessario,  in  ragione  degli   elementi   sopravvenuti
conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla  Regione  Lombardia
ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia, di  applicare
alla Regione Lombardia le misure di cui all'art. 2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, di
far cessare gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021; 
  Sentito il Presidente della Regione Lombardia; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
          dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si
applicano le misure  di  cui  all'art.  2  del  medesimo  decreto  e,
conseguentemente, cessano gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021,
richiamata in premessa.