IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 22 ottobre 2020 con la quale la
societa' Pfizer  Italia  S.r.l.  ha  chiesto  la  rinegoziazione  del
medicinale  «Zavicefta»  (ceftazidima,  associazioni)   -   procedura
EMEA/H/C/4027; 
  Visto  il  parere  reso   dalla   Commissione   tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta dell'11-14 febbraio 2020; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA,  espresso
nella seduta del 28-30 ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale ZAVICEFTA (ceftazidima, associazioni) e'  rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Zavicefta»  e'  indicato  per  il  trattamento  delle   seguenti
infezioni negli adulti: 
      infezione intra-addominale complicata (cIAI); 
      infezione  complicata  del  tratto  urinario  (cUTI),   inclusa
pielonefrite; 
      polmonite  acquisita  in  ospedale  (HAP),  inclusa   polmonite
associata a ventilazione meccanica (VAP); 
    «Zavicefta» e' inoltre indicato per il trattamento  di  infezioni
causate da microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti adulti  nei
quali vi siano opzioni terapeutiche limitate. 
  Confezione: «2000 mg/500 mg - polvere per concentrato per soluzione
per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 10 flaconcini  -
A.I.C. n. 044931018/E (in base 10); classe di  rimborsabilita':  «H»;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.108,03;  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.828,69. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Sconto da applicarsi retroattivamente  dal  20  gennaio  2020,  con
restituzione  tramite  pay-back  alle  regioni,  fino  alla  data  di
efficacia  della  presente  determina  AIFA  di  rinegoziazione,  che
recepisce le condizioni di cui all'accordo negoziale. 
  Il tetto vigente di 25 mln ventiquattro mesi si intende eliminato a
partire dal 20 gennaio 2020 e sostituito con un tetto di  spesa  come
di seguito descritto. 
  Tetto  di  spesa  complessivo  sull'ex-factory:  alla   specialita'
medicinale in oggetto  si  applica  un  tetto  di  spesa  complessivo
sull'ex-factory pari a euro 44Mln/ventiquattro mesi, decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente determina che  recepisce  le
condizioni di cui all'accordo negoziale. In caso di superamento della
soglia EXF 44Mln di fatturato nei ventiquattro mesi  la  societa'  e'
chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso  pay-back.  Ai  fini
della  determinazione  dell'importo  dell'eventuale  sfondamento,  il
calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed  in
base al fatturato  (al  netto  degli  eventuali  pay-back  del  5%  e
dell'1,83%, e dei pay-back effettivamente versati, al  momento  della
verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei  MEAs
previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita', di cui
al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal  decreto
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla Parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia'  commercializzati,  avra'  inizio
dal  mese  della  pubblicazione  del  provvedimento  nella   Gazzetta
Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione,  dal  mese
di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.
I tetti  di  spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione
delle indicazioni conseguenti  a  modifiche.  Le  condizioni  vigenti
saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove  e  l'eventuale
sfondamento sara'  calcolato  riparamentrando  mensilmente  il  tetto
biennale di 44 Mln di euro. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.