Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del
regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/953 della
Commissione, del 22 maggio 2019, di approvazione del riconoscimento
della DOCG Nizza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 154 del 12 giugno 2019;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 7 agosto 2020,
per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede a Costigliole d'Asti
(AT) e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica
ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Nizza;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente
a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non
comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione
del richiamato decreto concernente la procedura nazionale,
preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della
«modifica ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo
di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di
presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica
ordinaria», del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Nizza».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in
regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.