Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, ai sensi della  citata  legge  n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   Commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/953  della
Commissione, del 22 maggio 2019, di approvazione  del  riconoscimento
della DOCG Nizza  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 154 del 12 giugno 2019; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 7 agosto 2020,
per il tramite della  Regione  Piemonte,  su  istanza  del  Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede a  Costigliole  d'Asti
(AT) e  successive  integrazioni,  intesa  ad  ottenere  la  modifica
ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  15  dicembre  2020,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Nizza; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
«modifica  ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica
ordinaria», del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Nizza». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in
regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20  -  00187  Roma,
oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.