Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, di approvazione del riconoscimento della DOCG Nizza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 154 del 12 giugno 2019; Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 7 agosto 2020, per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede a Costigliole d'Asti (AT) e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG Nizza; Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica ordinaria», del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.