IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Considerato che il giorno 29  dicembre  2020  il  territorio  delle
citta' di Sisak e Petrinja  nella  Repubblica  di  Croazia  e'  stato
interessato da un evento sismico di magnitudo 6.4; 
  Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso,  e'
in atto una grave situazione di emergenza  che  ha  causato  vittime,
feriti,  dispersi  e  sfollati,  nonche'  ingenti  danni  ad  edifici
pubblici e privati, oltre all'interruzione dei servizi essenziali; 
  Vista la richiesta del 29  dicembre  2020,  formulata  dal  Governo
della Repubblica di Croazia  alla  Commissione  dell'Unione  europea,
volta a mobilitare il Meccanismo unionale di  protezione  civile  per
assistere la popolazione colpita dal sisma; 
  Vista la nota del 30 dicembre 2020, prot. n. 154897  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la quale
si chiede di attivare le procedure per la deliberazione  dello  stato
di emergenza per intervento all'estero, ai  sensi  dell'art.  29  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Viste le note del 4 gennaio 2021,  prot.  n.  CG/000285  e  del  13
gennaio 2021, prot. n. CG/001854, inviate dal Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  al  Dipartimento  per  i  rapporti  con  il
Parlamento, finalizzate a comunicare, alle  commissioni  parlamentari
competenti, l'attivazione delle prime misure  urgenti  di  protezione
civile, in attuazione del predetto art.  29,  comma  3,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la nota del 13 gennaio 2021,  prot.  n.  4018  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la quale
si  chiede  di  fornire  alla  Repubblica  di  Croazia  il  materiale
necessario per allestire un campo di accoglienza dotato di  container
al fine di assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio  2021
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza del predetto evento  sismico  di
magnitudo 6.4 che ha interessato il territorio delle citta' di  Sisak
e Petrinja nella Repubblica di Croazia; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile finalizzate al soccorso ed  all'assistenza  della  popolazione
anche  attraverso  la  realizzazione  di  interventi   di   carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Coordinamento degli interventi 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
Repubblica della Croazia a seguito dell'evento calamitoso di  cui  in
premessa, il Capo del Dipartimento della protezione  civile  coordina
gli interventi a supporto delle autorita' competenti della Repubblica
di  Croazia  per  assicurare  il   soccorso   e   l'assistenza   alla
popolazione, anche avvalendosi delle  componenti  e  delle  strutture
operative di cui agli articoli 4  e  13  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1 nonche' di  eventuali  soggetti  attuatori,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, con
il concorso dell'Esercito italiano  che  provvede  al  trasporto,  di
strutture tendate ed effetti  letterecci  messi  a  disposizione  dal
Dipartimento della protezione civile nonche' dalle Regioni  Veneto  e
Friuli - Venezia Giulia. 
  3. Al fine di garantire l'assistenza alloggiativa alla popolazione,
il Dipartimento della protezione civile provvede alla  realizzazione,
nel territorio colpito,  di  un  campo  di  accoglienza  composto  da
container, avvalendosi di Consip S.p.a., in qualita' di  centrale  di
committenza,   per    l'individuazione    dell'operatore    economico
aggiudicatario di una procedura di cui all'art. 63, comma 2,  lettera
c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente  ad  oggetto
l'acquisizione dei relativi materiali  e  delle  eventuali  attivita'
connesse. 
  4. Per le attivita'  svolte  da  Consip  S.p.a.  si  provvede  alla
copertura dei relativi oneri, nei  limiti  dei  valori  rimborsati  a
Consip S.p.a. dalle amministrazioni nelle gare su delega  nell'ambito
del programma di  razionalizzazione  degli  acquisti  nella  Pubblica
amministrazione.