IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 45,
comma 1, che  delega  il  Governo  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti norme intese a  ridefinire  il  sistema  degli
incentivi   all'occupazione,    ivi    compresi    quelli    relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  emanato  in
attuazione della predetta  disposizione,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo I, capo  I,
del predetto decreto legislativo,  introdotte  dal  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, nonche' l'art. 24, che prevede che, in relazione
alle precitate disposizioni del titolo I, capo I, il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, definisce criteri e  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni previste dal decreto medesimo; 
  Visto, altresi', l'art. 23 del medesimo decreto  legislativo,  che,
tra l'altro, attribuisce alla societa' Sviluppo  Italia  S.p.a.  (ora
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione
ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 14 del 19 gennaio 2005,  e,  in  particolare,  l'art.  4,
relativo  all'istituzione  di  un  apposito  fondo  rotativo  per  la
gestione dei mutui  agevolati  concessi  dalla  suddetta  societa'  a
favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; 
  Visto l'art. 1, comma 71, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  297
del 21  dicembre  2016,  che  ha  destinato  al  finanziamento  delle
iniziative di cui al titolo  I,  capo  I,  del  gia'  citato  decreto
legislativo n. 185  del  2000  risorse  complessivamente  pari  a  95
milioni  di  euro  prevedendone  l'accredito  su  un  conto  corrente
infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e che prevede,  altresi',
che sul medesimo conto corrente sono  accreditate  le  disponibilita'
finanziarie presenti  nel  fondo  rotativo  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, nella misura
di  un  terzo  delle  risorse  complessive,  nonche'  i  rientri  dei
finanziamenti  erogati  dalla   citata   Agenzia   ai   sensi   delle
disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n.  185  del
2000; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  l'adeguamento  alla  disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140,
recante «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione  alle
agevolazioni di cui al capo I del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185», adottato in attuazione del  precitato  art.  24
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 29, comma 1, che
apporta modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al  titolo
I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  Visto, altresi', il comma 2 del precitato art. 29, che prevede  che
al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle  disposizioni  di
cui al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
medesimo decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al capo I del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.
185 prevedendo anche, per le imprese di  piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art.  1,  comma  90,
lettera d), ha previsto che i  contributi  concessi  agli  interventi
agevolativi di cui al capo 0I,  del  decreto  legislativo  21  aprile
2000, n. 185, possono essere integrati con una quota di finanziamento
a fondo perduto in misura non superiore al 20 per cento  delle  spese
ammissibili, fermo restando che la misura massima delle  agevolazioni
complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per cento  delle
spese ammissibili; 
  Considerato che la medesima  lettera  d)  prevede  che  i  predetti
contributi possono essere concessi a  valere  su  risorse  dei  fondi
strutturali e d'investimento europei, sulla base di  convenzioni  tra
il Ministero dello sviluppo economico e le  amministrazioni  titolari
dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
che, a tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023.  Per  l'erogazione  dei
predetti contributi e' altresi'  previsto  l'utilizzo  delle  risorse
originariamente destinate a contributi della  stessa  natura  che  si
rendessero eventualmente  disponibili  sul  conto  aperto  presso  la
tesoreria dello Stato per la gestione  delle  predette  agevolazioni,
quantificate dal gestore dell'intervento al 31  dicembre  di  ciascun
anno dal 2019 al 2022; 
  Considerato, altresi', che la gia' citata lettera  d)  prevede  che
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  puo'  essere  aggiornata  la   disciplina   di   attuazione
dell'intervento  agevolativo  di  cui  all'art.  29,  comma  2,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «convenzione»: la convenzione sottoscritta in data 6  dicembre
2016 tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione  bancaria
italiana (ABI), per l'adozione, da parte delle banche  aderenti  alla
convenzione stessa, di uno  specifico  contratto  di  conto  corrente
finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base  di  fatture
di acquisto non quietanzate; 
    b) «decreto-legge n. 34/2019»: il decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58,  recante  «Misure  urgenti  di  crescita  economica  e   per   la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; 
    c) «decreto legislativo  n.  123/1998»:  il  decreto  legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    d) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, recante incentivi  all'autoimprenditorialita'  e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge  17
maggio 1999, n. 144; 
    e) «legge n. 160/2019»:  la  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    h) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e successive modificazioni e integrazioni; 
    i) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    j) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo, come definito dal regolamento GBER,  in  cui
il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo,  eccezion
fatta per le attivita' svolte nell'azienda  agricola  necessarie  per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.