LA COMMISSIONE 
 
  su  proposta  del  commissario  delegato  per  il  settore,   prof.
Alessandro Bellavista; 
  Premesso: 
    che, in data 12 ottobre 2020, il Sindacato nazionale  degli  enti
di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario  (SNEBI)  ha
sottoscritto con le Organizzazioni sindacali  FLAI-CGIL,  FAI-CISL  e
FILBI-UIL l'integrazione dell'accordo  nazionale  sull'esercizio  del
diritto di sciopero per il personale dei Consorzi di bonifica,  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146  del  1990  e  successive  modificazioni,
sottoscritto  in  data  18  giugno  2001,   valutato   idoneo   dalla
Commissione di garanzia con delibera n. 01/161 del 20  dicembre  2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  51  del  1°  marzo  2002),
all'accordo nazionale di settore attuativo della legge  n.  146/1990,
come innovata dalla legge n. 83/2000; 
    che, in data 13 novembre 2020, tale integrazione dell'accordo  e'
stata trasmessa dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori
e degli utenti riconosciute; 
    che, sul predetto  testo  negoziale  non  sono  state  comunicate
osservazioni da parte delle associazioni dei consumatori utenti; 
  Considerato: 
    che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  a)  della  legge  n.
146/1990, l'approvvigionamento di risorse naturali e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi,
costituiscono  servizi  pubblici  essenziali  volti  a  garantire  il
diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla  tutela  della
vita, alla salute e alla sicurezza dell'ambiente; 
    che, fra le attivita' svolte dai Consorzi di bonifica,  rientrano
la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei  relativi
impianti comprese le dighe, alcune attivita' di scolo dei  terreni  e
l'attivita'  di  irrigazione,  rientrano  fra  i   servizi   pubblici
essenziali secondo l'orientamento consolidato della  Commissione  (v.
delibera n. 8.51 del 7 luglio 1994); 
    che, in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un  accordo
per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, valutato  idoneo
dalla Commissione di garanzia con  deliberazione  n.  01/161  del  20
dicembre 2001; 
    che, le parti avevano  convenuto  che  l'accordo  potesse  essere
riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti  dopo  quattro
anni di vigenza; 
    che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e  Filbi-UIL
hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell'accordo
del 18 giugno 2001 presentando in data 28 ottobre 2005, un  documento
di richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo; 
    che, in data 26 settembre 2006, le parti stipularono  un  accordo
di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006; 
    che, con l'ACNL 28 giugno 2013, di  rinnovo  del  CCNL  25  marzo
2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi,  dopo  la  chiusura
del  rinnovo  contrattuale  successivo,   per   opportune   verifiche
dell'accordo 18 giugno 2001; 
    che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e  Filbi-UIL
hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il  riesame  dell'accordo
18 giugno 2001 ed hanno presentato,  successivamente,  tre  documenti
distinti di richieste di modifica; 
    che, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali ha  piu'  volte  invitato  a
riformulare le ipotesi di accordo sottoscritto in relazione ad alcune
modifiche apportate, inerenti la mancata erogazione di mensilita'  di
retribuzione; 
  Preso atto: 
    che, al testo dell'accordo  18  giugno  2001  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: «Le  disposizioni  in
tema di preavviso e di indicazione  della  durata  non  si  applicano
nelle vertenze in  difesa  dell'ordine  costituzionale  o  per  gravi
eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori»; 
      all'art.  4  nell'ultimo  periodo  la  parola  «firmatarie»  e'
sostituita dalla parola «stipulanti»; 
      all'art. 6 nell'ultimo comma si riduce il periodo di  preavviso
sostituendo al numero «15» il numero «13»; 
      all'art. 7 al quarto comma si sostituisce la parola  «tre»  con
«due»; 
      all'art. 9 gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente
comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere note
all'utenza la pronta riattivazione del  servizio,  al  termine  dello
sciopero, i  dipendenti  sono  tenuti  a  rispettare  i  tempi  e  le
modalita' della ripresa  del  servizio,  cosi'  come  indicato  nella
proclamazione dello sciopero, e i  dipendenti  devono  assicurare  il
servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale»; 
      all'art. 11: 
        al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene  aggiunta
la seguente frase: «cosi' come definite al comma successivo»; 
        il secondo comma dovra' essere  sostituito  con  la  seguente
frase: «Il Consorzio a  tal  fine  dovra'  aggiornare  il  piano  dei
servizi e delle prestazioni indispensabili»; 
        al secondo comma, dopo le parole «... e le relative quote  di
personale» viene aggiunta la  seguente  frase  «nei  limiti  previsti
dall'art. 13, lettera A), della  legge  n.  146/1990  in  misura  non
eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente  erogate  e
riguardare quote strettamente necessarie di personale  non  superiori
mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per  la  piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero,  tenuto
conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»; 
        al penultimo comma la data  del  «26  settembre  2006»  viene
sostituita dalla data «12 ottobre 2020», dopodiche' viene aggiunto un
comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo  12
ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza  alle  parti  stipulanti
l'accordo medesimo»; 
        all' ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del
CCNL sostituendo «38» con «35»; 
      all'art. 13 nell'ultima parte si  sostituiscono  le  parole  «9
giorni» con le parole «16 giorni»; 
      all'art. 14 viene  aggiunto  un  secondo  comma:  «In  caso  di
inosservanza delle disposizioni contenute nel  presente  accordo,  si
applica ai lavoratori e ai sindacati e ai  Consorzi  quanto  previsto
dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990»; 
      dichiarazione a  verbale:  le  parole  «i  suoi  effetti»  sono
sostituite dalle parole «la sua efficacia»; 
  Rilevato: 
    che, in ordine alle procedure di raffreddamento  e  conciliazione
delle controversie collettive, all'accordo nazionale 18 giugno  2001,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      all'art.  1,  le  parole  «all'art.  39  del   C.C.N.L.»   sono
sostituite dalle parole «all'art. 36 del C.C.N.L. 24 luglio 2017»; 
      all'art. 2, ultimo comma della lettera  A),  le  parole  «sette
giorni» sono sostituite dalle parole «cinque giorni»; 
      all'art. 2, primo comma della lettera  B),  le  parole  «cinque
giorni» sono sostituite dalle parole «tre giorni»; 
      all'art. 2, ultimo comma della lettera B),  le  parole  «dodici
giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»; 
      all'art. 2, primo comma della lettera C)  le  parole  «quindici
giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»; 
      all'art. 2, ultimo comma della lettera  C),  le  parole  «venti
giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni»; 
  Rilevato   altresi'   che,   l'insieme   delle   norme    contenute
nell'integrazione all'accordo stipulato, in ordine  ai  vari  profili
dell'esercizio del diritto di astensione, si puo'  ritenere  coerente
con le regole dettate dalla legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, nonche' con gli  orientamenti  applicativi  risultanti
dalle delibere della Commissione; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'integrazione  di
accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto  di  sciopero,
nel settore Consorzi di bonifica, sottoscritto  in  data  12  ottobre
2020, dal Sindacato nazionale degli enti di bonifica,  irrigazione  e
di miglioramento fondiario (Snebi) con  le  Organizzazioni  sindacali
Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil; 
 
                              Dispone: 
 
  la trasmissione della  presente  delibera  al  Sindacato  nazionale
degli enti di bonifica,  irrigazione  e  di  miglioramento  fondiario
SNEBI, alle Segreterie nazionali delle  Organizzazioni  sindacali  di
Flai Cgil, Fai  Cisl  e  Filbi  Uil,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 1, lettera n), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, ai  Presidenti  delle  Camere  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                          Dispone inoltre: 
 
  la pubblicazione della presente  delibera,  unitamente  all'accordo
nazionale  del  12  ottobre  2020,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche'  l'inserimento  degli  stessi  sul  sito
internet della Commissione. 
 
    Roma, 17 dicembre 2020 
 
                                    Il presidente: Santoro-Passarelli