IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 236 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale, ed in particolare: 
    il comma 1, che prevede che gli oli minerali usati siano  avviati
obbligatoriamente alla rigenerazione  tesa  alla  produzione  di  oli
base, prevedendo che le imprese indicate al comma 4 del medesimo art.
236 siano tenute ad aderire al  Consorzio  di  cui  all'art.  11  del
decreto  legislativo   27   gennaio   1992,   n.   95,   partecipando
all'assolvimento dei compiti, previsti dal comma 12 del medesimo art.
236, attribuiti al medesimo Consorzio; 
    il comma 7,  che  individua  il  criterio  con  cui  i  consorzi,
determinano annualmente il contributo dovuto per ogni chilogrammo  di
olio lubrificante, di base e finito, immesso in consumo; 
    il comma 9, che stabilisce che, con decreto  del  Ministro  della
economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  dello  sviluppo  economico,
sono stabiliti le modalita' e i termini di accertamento,  riscossione
e versamento del predetto contributo; 
    il comma 12,  che  individua  i  compiti  dei  predetti  consorzi
stabilendo che i  medesimi  devono,  in  particolare,  assicurare  ed
incentivare la raccolta degli oli usati, ritirandoli dai detentori  e
dalle imprese autorizzate, provvedendo alla loro successiva  cessione
affinche' i medesimi oli usati siano prioritariamente rigenerati  per
produrre oli base ovvero smaltiti nei modi ivi previsti; 
  Visto il decreto 7 novembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare,  di  concerto  col  Ministro  dello
sviluppo  economico,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre  2017,  con  il  quale  e'
stato approvato lo Statuto del Consorzio nazionale per  la  gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati,  di  cui  al  citato
art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e, in particolare, gli articoli 21 e 22, secondo comma; 
  Visto il decreto 17 febbraio 1993, del Ministro delle  finanze,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato,  il  Ministro  dell'ambiente  ed  il  Ministro  del
tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18 marzo 1993,
che stabilisce le modalita' e termini di accertamento, riscossione  e
versamento  del  contributo  dovuto  dalle  imprese  partecipanti  al
Consorzio obbligatorio degli oli usati; 
  Considerato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1,  4  e
12, del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  il
suddetto contributo deve  essere  applicato  alle  basi  e  agli  oli
lubrificanti, vergini o rigenerati, con esclusione delle basi e degli
oli  lubrificanti  per  i  quali,  in  relazione  allo  specifico   e
particolare impiego, sia preclusa la possibilita' che  tali  prodotti
diano luogo, al termine del loro ciclo di vita, ad oli usati; 
  Considerato che, dal medesimo combinato disposto dei commi 1,  4  e
12 del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152  del  2006,  il
suddetto contributo deve essere applicato anche alle basi e agli  oli
lubrificanti, vergini o rigenerati, contenuti in  prodotti  destinati
ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati e
inviati al corretto trattamento previsto per gli oli usati; 
  Sentito  il  Consorzio  nazionale  per  la  gestione,  raccolta   e
trattamento degli oli minerali usati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Codice dell'ambiente: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
    b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di cui  ai
codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento  ai
codici di nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2031/2001  della  Commissione  del  6  agosto  2001,   che   modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del  Consiglio  del  23
luglio 1987; 
    c) contributo: il contributo di cui all'art. 236,  comma  7,  del
codice dell'ambiente; 
    d) consorzio: il consorzio di cui  all'art.  236,  comma  1,  del
codice dell'ambiente; 
    e) ufficio competente: 
      1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da  un  impianto
produttivo  nazionale,  l'Ufficio   delle   dogane   territorialmente
competente in relazione all'ubicazione del medesimo impianto; 
      2. per gli oli lubrificanti provenienti dai  Paesi  dell'Unione
europea,  l'Ufficio  delle  dogane  territorialmente  competente   in
relazione  al  luogo  di  ricevimento  degli  stessi   prodotti   nel
territorio nazionale; 
      3. per  gli  oli  lubrificanti  dichiarati  per  l'importazione
definitiva nel territorio nazionale, l'Ufficio delle  dogane  in  cui
gli stessi sono dichiarati.