IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  E 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
adottato il 25 ottobre 2000, concernente  l'assetto  organizzativo  e
funzionale della Direzione centrale della  polizia  criminale  e,  in
particolare, l'art. 4 che istituisce il  Servizio  analisi  criminale
con  il  compito,  tra  l'altro,  di   gestire   progetti   integrati
interforze; 
  Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
ha istituito il Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP); 
  Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che  individua
le  procedure  per  il  monitoraggio  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari  per  la  prevenzione  e  la  repressione  di
tentativi di infiltrazione mafiosa; 
  Visto l'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che istituisce presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno, un Gruppo interforze  centrale,  a  carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta
e analisi delle  informazioni  antimafia,  nonche'  per  il  supporto
specialistico  all'attivita'  di   prevenzione   amministrativa   dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere  di  massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
la definizione della  composizione  del  medesimo  Gruppo  interforze
centrale; 
  Considerato che il predetto art. 1, comma, 385 della legge  n.  205
del 2017 stabilisce che il gruppo si articola in una o  piu'  sezioni
specializzate, una  delle  quali  dedicata  alle  attivita'  connesse
all'organizzazione dell'Universiade  2019,  che  operano  in  stretto
raccordo con le rispettive  sezioni  specializzate  del  Comitato  di
coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50; 
  Considerato che l'art. 1, comma 387, della predetta  legge  n.  205
del 2017  ha  disposto  l'abrogazione  dell'art.  16,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009,   n.   77   (G.I.C.E.R.),   dell'art.
3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166
(G.I.C.E.X.), le cui funzioni  sono  cessate  il  31  dicembre  2016,
dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio  2014,  n.  6
(G.I.M.B.A.I.) e del  comma  5  dell'art.  30  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229  (G.I.C.E.R.I.C.),  attribuendo  le  relative
funzioni al  Gruppo  interforze  centrale  di  cui  al  comma  385  e
disponendo che i riferimenti ai gruppi soppressi,  ovunque  presenti,
si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze  centrale
di cui al comma 385; 
  Ritenuto di far confluire le funzioni assolte dal Gruppo interforze
tratta alta velocita' (GITAV) e dal Gruppo  interforze  ricostruzione
Emilia Romagna (GIRER) nel nuovo Gruppo interforze centrale; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  prevenire  le  infiltrazioni   della
criminalita' organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione  degli
appalti pubblici di rilevanza nazionale  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi  e  forniture  nonche'  nelle  erogazioni  e  concessioni  di
provvidenze pubbliche connesse all'attivita' svolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «CCASIIP»:  il   Comitato   di   coordinamento   per   l'alta
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di
cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) «DIA»: la Direzione investigativa antimafia, di  cui  all'art.
108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) « GIC»: il Gruppo interforze  centrale,  di  cui  all'art.  1,
comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    d) «GICER»: il  Gruppo  interforze  centrale  per  l'emergenza  e
ricostruzione di cui all'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77; 
    e) «GICEX»: il Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano  2015
di cui all'art. 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, le cui funzioni sono cessate il 31 dicembre 2016; 
    f)  «GICERIC»:  il  Gruppo  interforze  per  l'emergenza   e   la
ricostruzione nell'Italia centrale di cui all'art. 30, comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
    g) «GIMBAI »: il Gruppo  interforze  per  il  monitoraggio  e  le
bonifiche  aree  inquinate  di  cui  all'art.  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6; 
    h) «GIRER»: il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012; 
    i) «GITAV»: il Gruppo interforze tratta alta velocita' di cui  al
decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011.