La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 313 del 18 dicembre 2020.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 34.