IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, commi  14  e
15, dispone l'istituzione nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di un  fondo  finalizzato  al  rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e  allo
sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla
decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle  emissioni,  al
risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in  generale,
ai programmi di investimento e ai progetti  a  carattere  innovativo,
anche attraverso contributi ad imprese, a  elevata  sostenibilita'  e
che tengano conto degli impatti sociali; 
  Visto, in particolare, il comma 18 del medesimo  art.  1,  che,  al
fine di garantire la sostenibilita' delle  Olimpiadi  invernali  2026
sotto il profilo ambientale, economico e  sociale,  in  un'ottica  di
miglioramento della capacita' e  della  fruibilita'  delle  dotazioni
infrastrutturali  esistenti  e  da  realizzare,  per  le   opere   di
infrastrutturazione,  ivi  comprese  quelle   per   l'accessibilita',
autorizza  un  finanziamento,  con  corrispondente  riduzione   delle
risorse di cui al comma 14 per la  realizzazione  di  interventi  nei
territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte  le  aree  olimpiche,
per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni  di
euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026; 
  Visto, altresi', il comma 20 del citato art. 1,  che  prevede  che,
con uno o piu'  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con  i  Presidenti  delle  Regioni  Lombardia  e
Veneto e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuate  le  opere  infrastrutturali,  ivi  comprese  quelle  per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto,  con  l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del   soggetto
attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, nonche'  vengano
ripartite le relative risorse; 
  Visti, inoltre, i commi  21,  22  e  23  del  citato  art.  1,  che
definiscono, rispettivamente, le  opere  essenziali,  connesse  e  di
contesto; 
  Visto il decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   maggio   2020,   n.   31,   recante
«Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei
Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e  delle
finali ATP  Torino  2021-2025,  nonche'  in  materia  di  divieto  di
attivita' parassitarie» e, in particolare, l'art. 3, che autorizza la
costituzione della societa' «Infrastrutture Milano Cortina  2020-2026
S.p.a.», il cui scopo statutario e' la realizzazione, quale  centrale
di committenza e stazione appaltante,  anche  stipulando  convenzioni
con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
il presente decreto, operando in coerenza  con  quanto  previsto  dal
medesimo decreto «relativamente alla predisposizione del piano  degli
interventi, al rispetto del cronoprogramma,  alla  localizzazione  ed
alle  caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali  delle   opere,
all'ordine di priorita' e  ai  tempi  di  ultimazione  delle  stesse,
nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e
alla relativa copertura finanziaria»; 
  Considerato che la suddetta societa' e' sottoposta  alla  vigilanza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa  con
le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi  dell'art.
5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il dossier di candidatura  presentato  al  Comitato  olimpico
internazionale in data 11 gennaio 2019, ed in particolare  il  quinto
capitolo «Realizzazione dei Giochi», che individua i luoghi olimpici,
sedi di apertura e chiusura dei Giochi, villaggi olimpici,  localita'
che  ospiteranno  lo  svolgimento  delle  varie  discipline  sportive
olimpiche e paraolimpiche, definisce il piano di trasporto, individua
ruoli e responsabilita' degli enti coinvolti, affidando al  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  il  ruolo  di  coordinamento
generale  del  miglioramento  delle  infrastrutture   nazionali,   ed
individua, al punto 70, le infrastrutture di trasporto  correlati  ai
Giochi,  dividendole  in  infrastrutture  esistenti,  con   o   senza
necessita' di opere permanenti, tab. 71.a e 71.b,  ed  infrastrutture
pianificate, tab. 71.c; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge del 11  settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, in  assenza  dell'inserimento  del
Codice unico di  progetto  (CUP)  degli  interventi  che  costituisce
elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti; 
  Viste le richieste di interventi effettuate dalle regioni  e  dalle
province autonome interessate; 
  Acquisiti i Codice unico di progetto (CUP) degli interventi; 
  Preso  atto  delle  valutazioni  effettuate  dai  dipartimenti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con
la Struttura tecnica  di  missione  per  l'indirizzo  strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, con RFI S.p.a. e
ANAS S.p.a., ciascuno per gli interventi  di  rispettiva  competenza,
con  riferimento  ai  costi  degli  interventi,  alle  disponibilita'
finanziarie esistenti, ai finanziamenti  necessari  ed  ai  tempi  di
realizzazione degli stessi; 
  Considerata l'opportunita', nelle more dell'allineamento  dei  dati
riferiti ai singoli CUP degli interventi finanziati con  il  presente
decreto rinvenibili nel sistema di  cui  al  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, con quanto riportato negli  allegati  3  e  4,
necessario ai fini delle erogazioni dei finanziamenti,  di  prevedere
che le predette erogazioni in favore  dei  singoli  interventi  siano
subordinate al predetto allineamento; 
  Acquisite le intese dei Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono state rese
tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. 3674  del  13
ottobre 2020, n. 1415 del 21 ottobre 2020, n.  1574  del  13  ottobre
2020  e  n.  803  del  20  ottobre  2020,  sentiti  gli  enti  locali
territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 1, comma  20,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1,  comma  20,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il  presente  decreto  individua  le
opere  infrastrutturali,  comprese   quelle   per   l'accessibilita',
distinte in opere essenziali, connesse e di contesto,  da  realizzare
al fine di garantire  la  sostenibilita'  delle  Olimpiadi  invernali
Milano-Cortina 2026, disponendo per  ciascuna  di  esse  il  relativo
finanziamento a valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  18  della
medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160.