IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, commi 14 e 15, dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali; Visto, in particolare, il comma 18 del medesimo art. 1, che, al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', autorizza un finanziamento, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026; Visto, altresi', il comma 20 del citato art. 1, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, nonche' vengano ripartite le relative risorse; Visti, inoltre, i commi 21, 22 e 23 del citato art. 1, che definiscono, rispettivamente, le opere essenziali, connesse e di contesto; Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie» e, in particolare, l'art. 3, che autorizza la costituzione della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», il cui scopo statutario e' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con il presente decreto, operando in coerenza con quanto previsto dal medesimo decreto «relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria»; Considerato che la suddetta societa' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il dossier di candidatura presentato al Comitato olimpico internazionale in data 11 gennaio 2019, ed in particolare il quinto capitolo «Realizzazione dei Giochi», che individua i luoghi olimpici, sedi di apertura e chiusura dei Giochi, villaggi olimpici, localita' che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, definisce il piano di trasporto, individua ruoli e responsabilita' degli enti coinvolti, affidando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento generale del miglioramento delle infrastrutture nazionali, ed individua, al punto 70, le infrastrutture di trasporto correlati ai Giochi, dividendole in infrastrutture esistenti, con o senza necessita' di opere permanenti, tab. 71.a e 71.b, ed infrastrutture pianificate, tab. 71.c; Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; Viste le richieste di interventi effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate; Acquisiti i Codice unico di progetto (CUP) degli interventi; Preso atto delle valutazioni effettuate dai dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, con RFI S.p.a. e ANAS S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, con riferimento ai costi degli interventi, alle disponibilita' finanziarie esistenti, ai finanziamenti necessari ed ai tempi di realizzazione degli stessi; Considerata l'opportunita', nelle more dell'allineamento dei dati riferiti ai singoli CUP degli interventi finanziati con il presente decreto rinvenibili nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con quanto riportato negli allegati 3 e 4, necessario ai fini delle erogazioni dei finanziamenti, di prevedere che le predette erogazioni in favore dei singoli interventi siano subordinate al predetto allineamento; Acquisite le intese dei Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono state rese tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. 3674 del 13 ottobre 2020, n. 1415 del 21 ottobre 2020, n. 1574 del 13 ottobre 2020 e n. 803 del 20 ottobre 2020, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160.