IL DIRIGENTE GENERALE 
           della direzione VI del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.  6,  convertito
in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative  o
celebrative; 
  Visto il decreto legislativo  21  aprile  1999,  n.  116,  recante:
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per  la   fabbricazione   e
l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato  con
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000; 
  Vista  la  deliberazione  del  CIPE  del  2  agosto  2002,  n.  59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2002,  con
la quale l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  a  decorrere
dalla predetta data del 17 ottobre  2002,  e'  stato  trasformato  in
societa' per azioni; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 83833  del  6
novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 287 del 18 novembre 2020, relativo  all'emissione,  corso  legale,
contingente e modalita' di cessione della moneta d'argento da 5  euro
celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione  delle  regioni  a
statuto ordinario», in versione fior di conio, millesimo 2020; 
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3  del  citato  decreto  n.
83833  del  6  novembre  2020,   concernenti,   rispettivamente,   le
caratteristiche tecniche  ed  artistiche  della  suddetta  moneta,  e
l'art. 5 del medesimo decreto che stabilisce il suo corso legale; 
  Vista  la  nota  n.  59625  del  27  ottobre  2020,  con  la  quale
l'amministratore delegato dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato S.p.a. ha  trasmesso  il  prospetto  relativo  al  compenso  da
riconoscere al Poligrafico medesimo per la coniazione della  suddetta
moneta, tenendo conto di  quanto  deliberato  nel  suo  consiglio  di
amministrazione, nella seduta del 12 dicembre 2019,  per  una  moneta
con le stesse caratteristiche tecniche e valore facciale; 
  Vista la nota n. 81542  del  29  ottobre  2020,  con  la  quale  il
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII,  ha  comunicato
all'IPZS S.p.a. i prezzi di vendita delle suddette monete; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  stabilire  i  ricavi  che  l'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.  deve  versare  a  questo
Ministero, a fronte della cessione delle monete in menzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa  sul  conto
corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia  -
Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52 - Roma, denominato
«Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello  Stato  -
Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento  da  5
euro  dedicata  al  «50°  anniversario  delle   regioni   a   statuto
ordinario», in versione  fior  di  conio,  millesimo  2020,  i  sotto
indicati importi: 
    per ogni moneta, in versione fior di conio,  euro  0,72  cadauna,
per l'intero contingente (2.500 unita'),  come  previsto  dal  citato
decreto del direttore generale del Tesoro n.  83833  del  6  novembre
2020, per un importo totale pari ad euro 1.800,00; 
    per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso
in essa contenuto pari ad euro 9,23; 
    per ogni moneta venduta, il valore nominale pari ad euro 5,00. 
  I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta  giorni
dal termine ultimo previsto per la  vendita  delle  monete  stabilito
all'art. 7 del citato decreto del direttore generale  del  Tesoro  n.
83833 del 6 novembre 2020.