IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle Autorita' portuali, 
             le infrastrutture portuali ed il trasporto 
                 marittimo e per vie d'acqua interne 
 
  Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  dicembre  1989,  n.  299,  emanato   in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10,  comma  1,  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni  relativi  alle  concessioni
demaniali  marittime  rilasciate  con  decorrenza  successiva  al  1°
gennaio 1989; 
  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per la determinazione dei canoni  relativi  a  concessioni  demaniali
marittime», convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare  dall'art.  4,  sulla
base del quale i canoni annui  relativi  alle  concessioni  demaniali
marittime  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1995  sono   aggiornati
annualmente, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT
per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e  per
i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla  produzione  dei
prodotti industriali (totale); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso  turistico-ricreativo  e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico-ricreativo che per quelle destinate alla nautica  da
diporto; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2,  che  ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma  1,  lettera  b),
punto 2.1) dell'art. 3 del decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla  legge
4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le  pertinenze  destinate
ad attivita' commerciali, terziari-direzionali  e  di  produzione  di
beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3»; 
  Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il  quale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo  annuo  del  canone  dovuto
quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  delle
misure dei canoni annui per l'anno 2021; 
  Considerato che l'Istituto nazionale  di  statistica,  riscontrando
l'apposita richiesta di questa Amministrazione,  ha  comunicato,  con
nota prot. n. 7157 in data  16  ottobre  2020,  che  per  il  periodo
settembre 2019 - settembre 2020, l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai ed impiegati e' pari al -0,6% e, con nota prot.
n. 8426 in data 27  novembre  2020,  che  l'indice  dei  prezzi  alla
produzione dei prodotti industriali e' pari al -3,1 %; 
  Visto che la media dei suddetti indici, per  il  periodo  settembre
2019 - settembre 2020, ultimo mese utile per applicare  la  riduzione
dal 1°gennaio 2021, e' pari a -1,85%; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le misure unitarie dei canoni annui  relativi  alle  concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2021,  applicando  la
riduzione  dell'uno  virgola  ottantacinque  percento   alle   misure
unitarie dei canoni determinati per il 2020. 
  2. Le misure unitarie cosi' aggiornate  costituiscono  la  base  di
calcolo  per  la  determinazione  del  canone   da   applicare   alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2021. 
  3. La medesima percentuale si applica alle  concessioni  in  vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021. 
  4. La misura minima di canone e' di euro 2.500 (duemilacinquecento)
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  prevista  dal   comma   4   del
decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  5. La misura minima di euro 2.500 (duemilacinquecento)  si  applica
alle concessioni per le quali la misura annua di canone,  determinata
in base alla normativa in premessa  e  secondo  i  precedenti  commi,
dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. 
  Tale misura dovra' essere aggiornata annualmente con l'indice ISTAT
ma solo in aumento e non in diminuzione. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 1° dicembre 2020 
 
                                     Il direttore generale: Di Matteo 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3653