IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30
aprile 2021, nonche' il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio
2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del
18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre
2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708
del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15
novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre
2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n.
718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10
dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre
2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Considerata la necessita', a seguito della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di
emergenza e' stato prorogato al 30 aprile 2021, di provvedere alla
proroga delle misure volte a garantire l'operativita' delle
componenti del Servizio nazionale della protezione civile anche
mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della
protezione civile, delle regioni e province autonome e dei comuni
interessati dall'emergenza;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi
5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni
dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive
modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro
mediatori culturali;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore
per il Ministero della salute;
Visti gli ulteriori compiti affidati al soggetto attuatore con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 532
del 18 febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale
23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il
soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino
a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della
durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza,
in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del
Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato
dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
stato autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento
del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo
all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact
center di primo livello composto da un massimo di duecento
postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di
due mesi;
Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con
il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e'
stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di
trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza
dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo
collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di
emergenza;
Ravvisata la necessita' di assicurare la continuita' delle
attivita' degli uffici del Ministero della salute, conseguenti al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di
controllo sanitario centrali e periferici;
Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese;
Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di
profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della
salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate, per il
2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (CCM);
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha
visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e,
conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto
Dicastero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente
necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della
salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa
anche contrattuale;
Vista la nota del Ministero della salute del 21 gennaio 2021;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020
1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall'art. 1
dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021,
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 718 del 2 dicembre 2020, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di
euro 11.607.787,74, si provvede a valere sulle risorse stanziate per
l'emergenza.