IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  gennaio  2021
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino  al  30
aprile 2021, nonche' il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666  e  n.  667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del  12  maggio
2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del  31  luglio
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del
18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705  del  2  ottobre
2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,  n.  708
del 22 ottobre 2020, n. 709 del  24  ottobre  2020,  n.  712  del  15
novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del  25  novembre
2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26  novembre  2020,  n.
718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723  del  10
dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728  del  29  dicembre
2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Considerata  la  necessita',  a  seguito  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo  stato  di
emergenza e' stato prorogato al 30 aprile 2021,  di  provvedere  alla
proroga  delle  misure  volte  a   garantire   l'operativita'   delle
componenti del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  anche
mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento  della
protezione civile, delle regioni e province  autonome  e  dei  comuni
interessati dall'emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto  attuatore
per il Ministero della salute; 
  Visti gli ulteriori compiti  affidati  al  soggetto  attuatore  con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 532
del 18 febbraio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21  febbraio  2020  con  la  quale  il  predetto  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i  contratti  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino
a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della
durata non superiore al termine di vigenza dello stato di  emergenza,
in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,  cosi'  come  integrato
dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei  poteri
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'
stato autorizzato ad affidare in outsourcing,  per  il  potenziamento
del  Servizio  1500  -  numero   di   pubblica   utilita',   relativo
all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact
center  di  primo  livello  composto  da  un  massimo   di   duecento
postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per  un  periodo  di
due mesi; 
  Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con
il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della  salute  e'
stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo  di
trentotto unita', della durata non superiore al  termine  di  vigenza
dello stato di emergenza, anche in deroga  all'art.  24  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art.  7,  commi  5-bis,  6  e
6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  all'Accordo
collettivo nazionale 23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale  il  citato  soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di  primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500  di  cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 645 dell'8 marzo  2020  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la   continuita'   delle
attivita' degli uffici del Ministero  della  salute,  conseguenti  al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al  potenziamento  dei  sistemi  di
controllo sanitario centrali e periferici; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al  soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui  all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese; 
  Considerato  che  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario  e  di  attivita'  di
profilassi nazionale e internazionale attivati,  il  Ministero  della
salute ha comunicato la disponibilita'  ad  integrare  la  richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate,  per  il
2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e  il
controllo delle malattie (CCM); 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto  il  coinvolgimento  diretto  del  Ministero  della  salute  e,
conseguentemente, l'impegno  effettivo  del  personale  del  predetto
Dicastero nelle attivita'  connesse  all'emergenza,  con  conseguente
necessita' che al personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute  vengano  corrisposti  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa  previsti  dalla  vigente  normativa
anche contrattuale; 
  Vista la nota del Ministero della salute del 21 gennaio 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga  delle  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Capo   del
  Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020 
 
  1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5,  6,  7,  9  e  10
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
690 del 31 luglio 2020, prorogati al  15  ottobre  2020  dall'art.  1
dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre  2020  e  al  31  gennaio  2021,
dall'art.  1  dell'ordinanza  n.  718  del  2  dicembre  2020,   sono
ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite  di
euro 11.607.787,74, si provvede a valere sulle risorse stanziate  per
l'emergenza.