IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmacoa norma dell'art. 48, comma 13,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(Agenzia italiana del farmaco), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA V&A n. 1837/2013 del  30  ottobre  2013  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano  «Efferalgan»,  pubblicata,  per   estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  275  del  23
novembre 2013; 
  Vista la determina AIFA V&A n. 1417/2015  del  23  luglio  2015  di
autorizzazione al trasferimento di titolarita' del medicinale per uso
umano «Efferalgan» dalla societa' Bristol-Myers Squibb S.a.r.l.  alla
societa' Upsa Sas, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 197 del 26 agosto 2015; 
  Vista la domanda presentata in data 14 maggio 2014 con la quale  la
societa'   BRISTOL-MYERS    SQUIBB    S.A.R.L.    ha    chiesto    la
riclassificazione   in   fascia   C   del    medicinale    EFFERALGAN
(paracetamolo) per la confezione con codice A.I.C. n. 026608240; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 9-10 giugno 2014; 
  Vista la determina AIFA V&A n. 1417/2015  del  23  luglio  2015  di
autorizzazione al trasferimento di titolarita' del medicinale per uso
umano «Efferalgan» dalla societa' Bristol-Myers Squibb S.a.r.l.  alla
societa' Upsa Sas, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 197 del 26 agosto 2015; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  EFFERALGAN  (paracetamolo)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: 
    «Adulti 1000  mg  compresse  effervescenti»  16  compresse  aroma
pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE - A.I.C.  n.  026608240
(in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': C.