L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative e integrative; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del  31
dicembre 2012, che ha approvato lo  statuto  dell'IVASS,  entrato  in
vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo
organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con  delibere  n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle assicurazioni private e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173  recante
l'attuazione della  direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni
urgenti  in   materia   fiscale   e   finanziaria,   convertito   con
modificazioni  nella  legge  17  dicembre  2018,  n.   136,   e,   in
particolare, l'art. 20-quater, comma 2, che attribuisce all'IVASS  il
compito di disciplinare con  regolamento  le  modalita'  attuative  e
applicative della facolta', per le imprese del  settore  assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle  assicurazioni  private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio  in
base al loro valore di iscrizione cosi' come  risultante  dall'ultimo
bilancio annuale regolarmente approvato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 233 del 4 ottobre 2019, recante  l'estensione  all'esercizio  2019
delle  disposizioni  in  materia  di  sospensione  temporanea   delle
minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'art. 20-quater  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito  con  modificazioni
nella legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 203 del 14 agosto 2020, recante  l'estensione  all'esercizio  2020
delle  disposizioni  in  materia  di  sospensione  temporanea   delle
minusvalenze nei titoli non durevoli; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS 
                     n. 43 del 12 febbraio 2019 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4  del  regolamento  IVASS  n.  43  del  12
febbraio 2019 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai fini della redazione del bilancio 2020  l'impresa  che  si
avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.  136,
facolta'  estesa  all'esercizio  2020  dal  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2020, valuta i titoli non
durevoli in base al valore di iscrizione cosi'  come  risultante  dal
bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31
dicembre 2019,  al  costo  d'acquisizione,  fatta  eccezione  per  le
perdite di carattere durevole.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata  in  relazione  a
singoli titoli il cui valore di  mercato  al  31  dicembre  2020  sia
inferiore al valore di iscrizione nel bilancio  2019  ovvero,  per  i
titoli non presenti nel portafoglio al 31  dicembre  2019,  al  costo
d'acquisizione.». 
  3. La lettera c) del comma 7 dell'art. 4 e' modificata come  segue:
le parole «sull'utile del bilancio 2019» sono sostituite dalle parole
«sull'utile del bilancio 2020». 
  4. Il comma 8 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
    «8. L'impresa, con riferimento ai titoli per  i  quali  e'  stata
esercitata la  facolta'  di  cui  al  comma  1,  riporta  nella  nota
integrativa   del   bilancio   2020   gli   effetti   derivanti   sia
dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla  valutazione  al
31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22,  punto  22.4  della
nota integrativa).». 
  5. Dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita
la facolta' di cui al comma 1, riporta  nella  nota  integrativa  del
bilancio 2021 gli effetti derivanti sia dall'eventuale  cessione  nel
corso del 2021 che dalla valutazione al 31 dicembre 2021  dei  titoli
(parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».