Estratto determina n. 85/2021 del 26 gennaio 2021 
 
    Medicinale: CABAZITAXEL TEVA 
    Titolare A.I.C.: Teva B.V. 
    Confezione: 
      «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 6 ml 
      A.I.C. n. 047955012 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        cabazitaxel acetato di etile 
      Eccipienti: 
        acido citrico; 
        etanolo, anidro; 
        polisorbato 80; 
        macrogol. 
    Indicazioni terapeutiche: «Cabazitaxel Teva» in combinazione  con
prednisone o prednisolone e' indicato per il trattamento di  pazienti
adulti affetti da carcinoma  della  prostata  metastatico  resistente
alla castrazione, trattati in precedenza  con  un  regime  contenente
docetaxel. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Cabazitaxel Teva» (cabazitaxel acetato di  etile)  e'  la  seguente:
medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in
ambiente ad esso assimilabile(OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico,  e'  altresi',
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscano   ad
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.