IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 38, comma 12, che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il comma 13 del precitato art. 38, che prevede che il Fondo e' finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo; Visti i commi da 14 a 17 del precitato art. 38, che individuano, in particolare, le spese ammissibili, la destinazione per la distribuzione commerciale del videogioco, i requisiti di ammissione a valere sulle risorse del Fondo e i termini per la realizzazione del prototipo di videogioco; Visto, altresi', il comma 18 del medesimo art. 38 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 215/3 del 7 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro medesimo; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; d) «fasi di concezione e pre-produzione»: le fasi preparatorie alla realizzazione del prototipo del videogioco nelle quali si definiscono le caratteristiche principali del videogioco stesso, l'analisi di fattibilita' e la pianificazione delle attivita' ai fini della distribuzione commerciale; e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis; f) «prototipo» o «prototipi»: la prima versione limitata e giocabile del videogioco, contenente funzionalita' e meccaniche di base del videogioco stesso, il cui scopo e' dimostrativo rispetto alla validita' del successivo processo di produzione e distribuzione commerciale; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; h) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale, come risultante dal registro delle imprese.