IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art.  38,  comma  12,  che,  al  fine  di
sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale  a
livello nazionale, istituisce  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico il fondo per l'intrattenimento digitale  denominato  «First
Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione  iniziale  di  4
milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il comma 13 del precitato art. 38, che prevede che  il  Fondo
e' finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei
videogiochi, necessarie  alla  realizzazione  di  prototipi,  tramite
l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura
del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da
10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo; 
  Visti i commi da 14 a 17 del precitato art. 38, che individuano, in
particolare,  le  spese   ammissibili,   la   destinazione   per   la
distribuzione commerciale del videogioco, i requisiti di ammissione a
valere sulle risorse del Fondo e i termini per la  realizzazione  del
prototipo di videogioco; 
  Visto, altresi', il comma 18 del medesimo art. 38 che prevede  che,
con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sono
definite le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione,
i criteri per la selezione delle stesse,  le  spese  ammissibili,  le
modalita' di erogazione del contributo,  le  modalita'  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese e le  cause  di  decadenza  e
revoca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2  luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L
215/3 del  7  luglio  2020,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  regolamento  31  maggio  2017,  n.  115   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima
della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica
disponibile sul sito web del registro medesimo; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto legislativo  n.  123/1998»:  il  decreto  legislativo
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 
    d) «fasi di concezione e pre-produzione»:  le  fasi  preparatorie
alla realizzazione  del  prototipo  del  videogioco  nelle  quali  si
definiscono le  caratteristiche  principali  del  videogioco  stesso,
l'analisi di fattibilita' e la pianificazione delle attivita' ai fini
della distribuzione commerciale; 
    e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le  quali  esiste
almeno  una  delle  relazioni  elencate  all'art.  2,  comma  2,  del
regolamento de minimis; 
    f) «prototipo»  o  «prototipi»:  la  prima  versione  limitata  e
giocabile del videogioco, contenente funzionalita'  e  meccaniche  di
base del videogioco stesso, il cui  scopo  e'  dimostrativo  rispetto
alla validita' del successivo processo di produzione e  distribuzione
commerciale; 
    g) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  352/1  del  24  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    h) «sede operativa»: la sede  dove  viene  effettivamente  svolta
l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la  sede  legale,
come risultante dal registro delle imprese.