IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666  e  n.  667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del  12  maggio
2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del  31  luglio
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del
18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705  del  2  ottobre
2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,  n.  708
del 22 ottobre 2020, n. 709 del  24  ottobre  2020,  n.  712  del  15
novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del  25  novembre
2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26  novembre  2020,  n.
718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723  del  10
dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728  del  29  dicembre
2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Considerato che, in sede  di  Comitato  operativo  nazionale  della
protezione  civile  e'  stata  piu'  volte  reiterata  l'esigenza  di
prorogare l'utilizzo del personale medico e socio  sanitario  di  cui
alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del  20
novembre 2020; 
  Considerato che la Commissione speciale di protezione civile  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, con mail  del  26
gennaio 2021, ha trasmesso le quantificazioni delle somme spese  fino
al 31 gennaio 2021 per l'avvalimento del predetto personale medico  e
socio sanitario ed ha trasmesso altresi' la previsione di  spesa  per
la prosecuzione dei rapporti del  personale  gia'  assunto  ai  sensi
delle richiamate ordinanze e in essere  alla  medesima  data  del  31
gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021, data  di  cessazione
dello stato di emergenza; 
  Ritenuto che, al fine  di  garantire  una  piu'  efficace  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul  territorio  nazionale,
per  il  supporto  delle  attivita'  delle   aziende   sanitarie   ed
ospedaliere, anche nei reparti COVID, occorre autorizzare la  proroga
degli incarichi conferiti ai sensi delle sopra  richiamate  ordinanze
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  709  del  24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714  del  20  novembre
2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministro  della  salute,  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Proroga degli incarichi 
                dei medici assegnati Regione Campania 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania,  per  il  supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi  dell'art.
1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
712 del 15 novembre 2020, possono essere prorogati fino al 30  aprile
2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo
complessivo di 668.820,00 euro, a  valere  sulle  risorse  gia'  rese
disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza  n.  712  del
2020. 
  3. Le risorse di cui al  comma  2  sono  trasferite  sul  conto  di
tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto  attuatore
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630  del  3  febbraio  2020,  sulla  base  degli
incarichi  effettivamente  conferiti  e  delle   effettive   esigenze
finanziarie.