IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Preso atto che, in data 15 gennaio  2021,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco ha pubblicato un bando per l'assegnazione di un finanziamento
per  un  protocollo  di   studio   sull'efficacia   degli   anticorpi
monoclonali per il trattamento del virus Sars-Cov-2; 
  Vista la nota prot. n. 13024 del 4  febbraio  2021,  con  la  quale
l'Agenzia italiana del farmaco  ha  rappresentato  che  «al  fine  di
consentire  la  piu'  celere  messa  a   disposizione   dei   farmaci
monoclonali in discorso [...] il consiglio di amministrazione unanime
ha ritenuto opportuno proporre  [...]  di  ricorrere  alla  procedura
prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,
previa  acquisizione  del   parere   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica dell'agenzia»; 
  Preso atto del parere reso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco nella seduta  straordinaria  del  4
febbraio 2021, trasmesso con nota prot. n. 13569 del 4 febbraio 2021,
relativo  ai  medicinali  prodotti  delle   aziende   Eli   Lilly   e
Regeneron/Roche  con  il  quale  si  afferma  che  «pur  considerando
l'immaturita'  dei  dati  e  la   conseguente   incertezza   rispetto
all'entita'  del  beneficio  offerto  da  tali  farmaci,  ritiene,  a
maggioranza, che in  via  straordinaria  e  in  considerazione  della
situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque  una
opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una
malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di  sviluppare  una
forma grave di COVID-19 con conseguente aumento delle probabilita' di
ospedalizzazione e/o morte»  e  che  i  farmaci  monoclonali  possono
essere «resi disponibili con procedura straordinaria e  a  fronte  di
una  rivalutazione  continua  sulla   base   delle   nuove   evidenze
disponibili, dell'arrivo  di  nuovi  anticorpi  monoclonali  o  altri
farmaci, e delle eventuali decisioni assunte in merito da EMA»; 
  Preso atto  che  la  Commissione  tecnico-scientifica  dell'Agenzia
italiana del farmaco, nel  medesimo  parere,  ha  ribadito  che  «dal
momento che tali farmaci non possono essere  attualmente  considerati
uno standard di cura, la  Commissione  ritiene  fondamentale  sia  la
prosecuzione degli studi in corso sia l'avvio di nuovi studi clinici,
anche comparativi. A tal fine si ritiene che gli  studi  indipendenti
promossi dall'Agenzia  con  l'attuale  bando  potranno  rappresentare
un'utilissima fonte di ulteriori evidenze»; 
  Vista la nota prot. n. 8246 del 4 febbraio 2021, integrata con nota
prot. n. 8413 del 4 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale
dei dispositivi medici e del  servizio  farmaceutico  ha  chiesto  al
Consiglio superiore di sanita' un parere in  merito  all'opportunita'
di  utilizzare  in  via  emergenziale  i  medicinali   in   questione
procedendo  all'autorizzazione  temporanea  e  straordinaria  di  cui
all'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219; 
  Visto il parere reso  dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  il  5
febbraio 2021 e, in particolare, le specifiche  indicazioni  in  esso
contenute con riguardo alla tipologia dei pazienti ai quali  proporre
la terapia con anticorpi  monoclonali,  nonche'  le  modalita'  e  il
contesto in cui procedere all'infusione degli stessi; 
  Vista la nota acquisita al prot. n. 1968 del 6 febbraio 2021, della
Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  e  della  Direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, che, per
quanto di competenza, non rappresentano motivi ostativi  all'adozione
di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Vista la nota prot.  14311  del  6  febbraio  2021,  con  la  quale
l'Agenzia italiana del farmaco indica le quantita' e  il  prezzo  dei
farmaci necessari per avviare una programmazione di acquisti a  breve
ciclo; 
  Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale «per l'anno  2021,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, e' istituito un fondo con  una  dotazione  di
400 milioni di  euro  da  destinare  all'acquisto  dei  vaccini  anti
SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»; 
  Ritenuto, pertanto, che  sussistono  i  presupposti  per  procedere
all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del  richiamato
decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  della   temporanea
distribuzione dei farmaci monoclonali sul territorio nazionale per il
trattamento dei pazienti affetti dal virus Sars-Cov-2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' autorizzata, nelle more  del  perfezionamento  delle
procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio,
la temporanea  distribuzione  dei  medicinali  a  base  di  anticorpi
monoclonali  per  il  trattamento   di   COVID-19,   privi   di   una
autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio  europeo  e
nazionale. 
  2. Sono oggetto dell'autorizzazione di cui al comma 1,  l'anticorpo
monoclonale bamlanivimab e l'associazione  di  anticorpi  monoclonali
bamlanivimab-etesevimab,  prodotti  dall'azienda   farmaceutica   Eli
Lilly,     e     l'associazione     di     anticorpi      monoclonali
casirivimab-imdevimab dell'azienda farmaceutica Regeneron/Roche. 
  3. La distribuzione dei medicinali di cui al comma 2 e'  effettuata
dal Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui  all'art.  122  del  decreto-legge  17
marzo 2020,  n.  18,  secondo  modalita'  e  procedure  dallo  stesso
definite. 
  4. Con successivi provvedimenti,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco
definisce modalita' e condizioni d'impiego dei medicinali di  cui  al
comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata
dalla medesima Agenzia.