Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il n. 295, con il quale l'on.  avv.  Giovanni  Legnini  e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019  n,  156,
recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio,  Marche,  Umbria  ed  Abruzzo  il  24
agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista, l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante «Schema  tipo
di  convenzione  per  l'istituzione  dell'ufficio  comune  denominato
«Ufficio speciale per  la  ricostruzione  post  sisma  2016»  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la
riparazione  immediata  di  edifici  e  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi
a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  successivi,   temporaneamente
inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   8   del   14   dicembre   2016,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 59 del  31  luglio  2018  recante  «Attuazione
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni; modalita' e procedure  di  verifica  a
campione  sugli  interventi  di  ricostruzione  privata   ammessi   a
contributo»; 
  Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante  «Semplificazione
dell'attivita'  istruttoria  per  l'accesso  ai  contributi  per  gli
interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle  ordinanze  n.  4
del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9  gennaio
2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26  del  29
maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»; 
  Richiamato,  in   particolare,   l'art.   3,   comma   4-bis,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che, al fine di consentire
la stipula dell'intesa tra l'ufficio speciale per la ricostruzione  e
i comuni, con ordinanza commissariale siano definite le modalita'  ed
i criteri per lo svolgimento della istruttoria per le concessioni  di
contributo e per tutti i conseguenti adempimenti per  le  fattispecie
ivi previste; 
  Richiamato, altresi', l'art.  50-bis,  comma  1-ter,  del  suddetto
decreto-legge, che assegna a  favore  degli  USR  e  dei  comuni  uno
specifico contingente di personale  per  l'espletamento  dei  compiti
demandati  per  la  riparazione  e   ricostruzione   degli   immobili
danneggiati dall'evento sismico; 
  Considerata l'urgenza  di  provvedere  alla  definizione  di  dette
modalita' e criteri al fine di consentire  ai  comuni  che  ne  hanno
fatto richiesta  di  esercitare  la  delega  di  funzioni  in  ordine
all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e  di
tutti gli adempimenti conseguenti; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Oggetto e ambito di applicazione - Intesa 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge n.  189
del  2016,  introdotto  dall'art.  23,  comma  1,   lettera   b   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono disciplinati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
conclusione dell'intesa tra gli uffici speciali per la  ricostruzione
e  i  comuni  in  ordine  all'istruttoria  per  il   rilascio   delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. 
  2. I procedimenti di cui al  comma  1  sono  quelli  relativi  agli
immobili e alle unita' strutturali danneggiate private che  risultino
classificati inagibili con esito «B»  «C»  o  «E»,  limitatamente  al
livello operativo «L4». 
  3. Possono essere oggetto dell'intesa tutte le fattispecie  di  cui
al precedente comma, oppure solo alcune di esse. 
  4.   L'intesa   dovra'   riguardare    l'istruttoria    dell'intero
procedimento relativo alla concessione del  contributo,  compresa  la
verifica della spettanza del contributo e del  relativo  importo.  La
stessa intesa dovra' prevedere le  modalita'  di  trasmissione  della
proposta  di  concessione  del   contributo   al   vice   Commissario
territorialmente competente, di cui  al  comma  3  dell'art.  12  del
decreto-legge n. 189 del 2016, al fine del  provvedimento  conclusivo
di concessione del contributo da adottare  ai  sensi  del  successivo
comma. E' fatta salva la facolta'  di  delega  del  vice  Commissario
anche a favore del dirigente o del responsabile dell'Ufficio  tecnico
comunale stipulante l'intesa. 
  5. L'intesa dovra' prevedere il termine  entro  il  quale  il  vice
Commissario dovra' emanare il decreto di concessione  del  contributo
che non potra' essere superiore a dieci giorni dalla ricezione  della
proposta. 
  6. Per i criteri di priorita' nell'esame delle domande si applicano
le  disposizioni  dell'art.  12-bis,  comma  2,  e  delle   ordinanze
commissariali. 
  7. La conclusione della intesa dei comuni  con  l'Ufficio  speciale
regionale  competente  deve  essere  trasmessa  entro  cinque  giorni
lavorativi al Commissario straordinario del Governo per il sisma, che
provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.