Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle  funzioni  commissariali»  del
decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017», il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 novembre 201, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   «Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 12-bis  del
decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  alla  semplificazione  ed
accelerazione della ricostruzione  privata  e  alla  definizione  dei
limiti  di  importo  e  delle   modalita'   procedimentali   per   la
presentazione delle domande  di  contributo  per  gli  interventi  di
immediata riparazione  per  il  rafforzamento  locale  degli  edifici
residenziali e produttivi  che  presentano  danni  lievi  e  per  gli
interventi di ripristino, con  miglioramento  sismico  o  adeguamento
simico e ricostruzione,  delle  abitazioni  e  attivita'  produttive,
danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi; 
  Ritenuto che sussista l'assoluta necessita' ed urgenza, in coerenza
con il piu' recente intervento del  legislatore,  di  accelerare  gli
interventi di ricostruzione, nel rispetto del principio nazionale  di
semplificazione  amministrativa  e  del  principio  eurounitario   di
proporzionalita'   della   regolazione,   evitando   ogni    aggravio
procedimentale nel pieno rispetto dei principi della  legge  241  del
1990; 
  Ritenuto che la legislazione  ordinaria  in  materia  edilizia,  ai
sensi del testo unico approvato con il decreto del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in  particolare  relativa  alla
semplificazione  degli  interventi   sugli   edifici   esistenti   da
realizzarsi con il titolo abilitativo della segnalazione  certificata
di inizio  attivita'  (di  seguito  anche  SCIA),  non  debba  essere
ragionevolmente impedita da disposizioni emergenziali ne' da  ragioni
connesse  ai  doverosi  controlli  sulla  congruita'  del  contributo
pubblico,  che  certamente  meritano  una  speciale  attenzione   con
strumenti appropriati, ma che non devono essere  confliggenti  con  i
fini primari della semplificazione degli interventi di ricostruzione; 
  Ritenuto  che  i  procedimenti  amministrativi   preordinati   agli
interventi di ricostruzione edilizia e di consolidamento  antisismico
dei fabbricati danneggiati  dal  terremoto  del  2016  rientrano,  di
regola, per tipologia e  dimensione,  nell'ambito  applicativo  della
segnalazione certificata di inizio di attivita' disciplinata dal capo
III del titolo II della Parte I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; 
  Ritenuto che la verifica della  conformita'  degli  interventi  sui
fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016, avendo ad  oggetto  il
patrimonio edilizio esistente, debba perseguire i fini di legge e non
aggravare in modo irragionevole il procedimento in contrasto  con  il
principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa; 
  Ritenuto inoltre che per gli interventi da realizzare in attuazione
di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche  calamita'
sui fabbricati danneggiati dal terremoto del  2016  possa  applicarsi
l'art. 17, comma 3  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; 
  Ritenuto altresi' che mentre i progetti di  intervento  su  edifici
sottoposti a vincoli di tutela  artistica,  storica,  archeologica  o
etnoantropologica, ai sensi del Titolo I della Parte  II  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  debbano  essere  in  ogni  caso  oggetto  della
prescritta autorizzazione rilasciata dalle  Autorita'  competenti,  i
progetti di intervento su edifici  sottoposti  a  vincoli  di  tutela
paesaggistica, di cui alla Parte III del decreto  legislativo  n.  42
del 2004, dovranno essere sottoposti all'autorizzazione preventiva di
cui all'art. 146 dello stesso decreto  legislativo  solo  nei  limiti
stabiliti dall'art. 149 del medesimo e con  le  esclusioni  stabilite
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio
2017, n. 31, elencate nell'allegato A; 
  Ritenuto, inoltre, che al fine  di  accelerare  gli  interventi  di
ricostruzione e di semplificare le relative procedure amministrative,
la rilevanza paesaggistica  degli  interventi  di  ricostruzione,  in
termini di effettiva capacita'  di  arrecare  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione e di alterare lo stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici,  debba  essere  considerata,  in
sede  di  esame  dei  progetti,  in  accordo  con  il  principio   di
proporzionalita', distinguendo le aree e gli immobili tutelati  sulla
base di  uno  specifico  provvedimento  di  dichiarazione,  ai  sensi
dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto  legislativo
n. 42 del 2004, rispetto alle  aree  e  agli  immobili  sottoposti  a
tutela come «bellezza panoramica», ai  sensi  della  lettera  d)  del
comma 1 del predetto art. 136,  o  dichiarati  per  legge,  ai  sensi
dell'art. 142 dello stesso decreto; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina  di  coordinamento  del  30  aprile
2020; 
  Rinviata la individuazione, con apposita  separata  ordinanza,  dei
criteri di fissazione dei compensi dei professionisti di cui all'art.
34, comma 5 del decreto legislativo n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                  tutto cio' premesso e considerato 
 
 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della  presente  ordinanza,  in  attuazione  dei
principi di semplificazione amministrativa  e  dell'art.  12-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 229 del 2016, e di seguito denominato «decreto-legge»,  sono
finalizzate   a   definire   le   modalita'   procedimentali    della
semplificazione  e  accelerazione  degli  interventi  edilizi   della
ricostruzione privata,  nonche'  della  concessione  del  contributo,
entro i limiti di importo di seguito stabiliti dall'art. 3. 
  2. La presente disciplina si applica  a  tutti  gli  interventi  di
riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche
previa demolizione  escluse  le  delocalizzazioni,  e  alle  relative
varianti,  anche  in   accollo   rispetto   al   contributo   massimo
concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che  presentano
danni lievi o gravi, anche con le modalita' degli interventi unitari,
volontari o obbligatori.