Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017», il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 201, n. 130; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 «Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione; Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, alla semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata e alla definizione dei limiti di importo e delle modalita' procedimentali per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e per gli interventi di ripristino, con miglioramento sismico o adeguamento simico e ricostruzione, delle abitazioni e attivita' produttive, danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi; Ritenuto che sussista l'assoluta necessita' ed urgenza, in coerenza con il piu' recente intervento del legislatore, di accelerare gli interventi di ricostruzione, nel rispetto del principio nazionale di semplificazione amministrativa e del principio eurounitario di proporzionalita' della regolazione, evitando ogni aggravio procedimentale nel pieno rispetto dei principi della legge 241 del 1990; Ritenuto che la legislazione ordinaria in materia edilizia, ai sensi del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare relativa alla semplificazione degli interventi sugli edifici esistenti da realizzarsi con il titolo abilitativo della segnalazione certificata di inizio attivita' (di seguito anche SCIA), non debba essere ragionevolmente impedita da disposizioni emergenziali ne' da ragioni connesse ai doverosi controlli sulla congruita' del contributo pubblico, che certamente meritano una speciale attenzione con strumenti appropriati, ma che non devono essere confliggenti con i fini primari della semplificazione degli interventi di ricostruzione; Ritenuto che i procedimenti amministrativi preordinati agli interventi di ricostruzione edilizia e di consolidamento antisismico dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 rientrano, di regola, per tipologia e dimensione, nell'ambito applicativo della segnalazione certificata di inizio di attivita' disciplinata dal capo III del titolo II della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; Ritenuto che la verifica della conformita' degli interventi sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016, avendo ad oggetto il patrimonio edilizio esistente, debba perseguire i fini di legge e non aggravare in modo irragionevole il procedimento in contrasto con il principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa; Ritenuto inoltre che per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita' sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 possa applicarsi l'art. 17, comma 3 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; Ritenuto altresi' che mentre i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica, storica, archeologica o etnoantropologica, ai sensi del Titolo I della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, debbano essere in ogni caso oggetto della prescritta autorizzazione rilasciata dalle Autorita' competenti, i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica, di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, dovranno essere sottoposti all'autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 dello stesso decreto legislativo solo nei limiti stabiliti dall'art. 149 del medesimo e con le esclusioni stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, elencate nell'allegato A; Ritenuto, inoltre, che al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di semplificare le relative procedure amministrative, la rilevanza paesaggistica degli interventi di ricostruzione, in termini di effettiva capacita' di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e di alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, debba essere considerata, in sede di esame dei progetti, in accordo con il principio di proporzionalita', distinguendo le aree e gli immobili tutelati sulla base di uno specifico provvedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alle aree e agli immobili sottoposti a tutela come «bellezza panoramica», ai sensi della lettera d) del comma 1 del predetto art. 136, o dichiarati per legge, ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020; Rinviata la individuazione, con apposita separata ordinanza, dei criteri di fissazione dei compensi dei professionisti di cui all'art. 34, comma 5 del decreto legislativo n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; tutto cio' premesso e considerato IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e di seguito denominato «decreto-legge», sono finalizzate a definire le modalita' procedimentali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonche' della concessione del contributo, entro i limiti di importo di seguito stabiliti dall'art. 3. 2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalita' degli interventi unitari, volontari o obbligatori.