Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,  la  sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24
agosto2016», convertito con modificazioni  dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229 (di seguito «decreto»); 
  Vista l'ordinanza n. 25/2017 «Criteri  per  la  perimetrazione  dei
centri e nuclei di particolare interesse che  risultano  maggiormente
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 39/2017 intitolata «Principi di indirizzo  per
la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione
nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto l'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.
123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.
156, secondo cui «Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  regioni
possono adottare, acquisito il  parere  favorevole  della  Conferenza
permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori
dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi  al  medesimo
decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  avvenuti  a
partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I
programmi di cui al primo  periodo  sono  attuati  nei  limiti  delle
risorse a cio' destinate dalle predette regioni e  tengono  conto  in
ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai  sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  ove
adottati.»; 
  Visto altresi' il comma 2  del  medesimo  art.  3  secondo  cui  «I
programmi di cui al presente  articolo,  predisposti  dal  competente
Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi  di
ricostruzione di edifici pubblici o  privati  in  tutto  o  in  parte
lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione
per pericolo di crollo, anche  in  deroga  ai  vigenti  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica,  a  condizione  che  detti
interventi siano diretti alla realizzazione  di  edifici  conformi  a
quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro  planivolumetrico
e  configurazione   degli   esterni,   fatte   salve   le   modifiche
planivolumetriche e  di  sedime  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa antisismica, igienico-sanitaria e  di  sicurezza.  Sono  in
ogni caso escluse dai  programmi  di  cui  al  presente  articolo  le
costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che  non  siano
compresi nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero  per  i  quali  sono  stati
emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma  l'applicazione,
in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento
della sanzione di cui all'art. 1-sexies, comma  1,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  29  maggio   2018,   n.   55,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.»; 
  Ritenuta l'urgenza di  provvedere  all'identificazione  dei  comuni
maggiormente colpiti dal sisma del 2016 sulla base delle  indicazioni
provenienti dalle  regioni  al  fine  di  accelerare  l'adozione  dei
programmi straordinari di ricostruzione per la ricostruzione  privata
e  gli  effetti  giuridici  da   essa   derivanti   ai   fini   della
semplificazione della ricostruzione privata ai sensi dell'art. 3-bis,
comma 2; 
  Vista la nota del Commissario straordinario in data 10 aprile  2020
indirizzata ai vice Commissari e ai direttori degli USR con la  quale
sono state richieste indicazioni  sul  primo  elenco  dei  comuni  da
ricomprendere tra quelli previsti all'art. 3-bis; 
  Viste le note motivate con le quali le regioni hanno  comunicato  i
comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016,  ai  sensi  dell'art.
3-bis del decreto-legge 123 del 2016: 
    nota del vice Commissario  -  Presidente  della  Regione  Abruzzo
acquisita al protocollo con il numero CGRTS  0009732  del  29  aprile
2020; 
    nota del  vice  Commissario  -  Presidente  della  Regione  Lazio
acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8796 del 22 aprile 2020; 
    note del vice  Commissario  -  Presidente  della  Regione  Marche
acquisite al protocollo con il numero CGRTS 8158 del 17 aprile 2020 e
con il numero CGRTS 0009735 del 29 aprile 2020; 
    nota del vice  Commissario  -  Presidente  della  Regione  Umbria
acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8700 del 22 aprile 2020; 
  Preso atto della volonta' della Regione Umbria espressa  nel  corso
della Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 di volersi riservare
l'integrazione dell'elenco dei comuni con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerata altresi' l'opportunita' di definire indirizzi e criteri
per la predisposizione dei  programmi  straordinari  da  parte  degli
Uffici speciali per la ricostruzione; 
  Ritenuto inoltre che, in considerazione dell'urgenza di  provvedere
e  della  necessita'  di  ulteriori  istruttori,  risulti   opportuno
prevedere la possibilita' di successivi aggiornamenti dell'elenco; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina  di  coordinamento  del  30  aprile
2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27,  comma  1,  della
legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Elenco dei comuni 
 
  1. I comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono
i seguenti: 
    Abruzzo:  Campotosto,  Capitignano,  Valle  Castellana,  Cortino,
Montereale, Torricella Sicura; 
    Lazio: Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona; 
    Marche:   Bolognola,   Caldarola,   Camerino,   Camporotondo   di
Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul  Nera,  Cessapalombo,
Fiastra, Gagliole,  Gualdo,  Monte  Cavallo,  Muccia,  Pieve  Torina,
Pioraco, San Ginesio, San  Severino  Marche,  Sarnano,  Serrapetrona,
Tolentino,  Valfornace,  Visso,   Ussita,   Amandola,   Montefortino,
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo; 
    Umbria: Norcia, Cascia, Preci. 
  2. L'individuazione dei comuni di cui al comma 1 tiene conto  delle
indicazioni e delle motivazioni contenute  nelle  note  degli  Uffici
speciali  per  la  ricostruzione  ed  in  particolare  del  grado  di
distruzione causato dal sisma ricavato dalle  schede  Aedes  e  dagli
immobili  classificati  E,  dall'intensita'  macro-sismica  e   dalla
distanza dall'epicentro, dal numero degli sfollati,  delle  soluzioni
abitative provvisorie e  dei  contributi  di  autonoma  sistemazione,
nonche' dal numero delle attivita' produttive da delocalizzare e  dal
grado di distruzione delle scuole e delle opere pubbliche.