IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni  in  materia
di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di
classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono  istituiti
gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che
gli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale  sono  approvati  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro  il  31
dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; 
  Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le
fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati  rilevanti  ai
fini della progettazione, della realizzazione,  della  costruzione  e
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede  che
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'  degli
indici per determinate tipologie di contribuenti; 
  Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  che  prevede
l'istituzione di una commissione di esperti che e' sentita nella fase
di elaborazione e, prima dell'approvazione e della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce, nonche' sulle  attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2019, che ha istituito  la  commissione  di  esperti  prevista
dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale per il periodo di imposta 2019; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile   2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile   2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto  l'art.  148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
concernente modifiche  alla  disciplina  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9
dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Contribuenti ai quali  non  si  applicano  gli  indici  sintetici  di
                        affidabilita' fiscale 
 
  1. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2020,  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il  medesimo
periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti: 
    a) che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo  d'imposta
precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il  33  per  cento
dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli  di  cui  alle
lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art.  54,  comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; 
    c) che esercitano, in maniera prevalente, le attivita' economiche
individuate  dai  codici  attivita'  riportati  nell'allegato  1   al
presente decreto. 
  2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori  ipotesi  di
esclusione   dell'applicabilita'   degli    indici    sintetici    di
affidabilita' fiscale di cui al comma 1 e' riportata nell'allegato 2. 
  3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici  sintetici
di affidabilita' fiscale, sulla base di quanto disposto al  comma  1,
sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili
e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri