IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, che ha istituito l'imposta locale  sul  consumo  di  Campione
d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di
beni,  alle  prestazioni  di  servizi   nonche'   alle   importazioni
effettuate nel territorio del comune per il consumo finale,  compresa
l'introduzione  di  beni  provenienti  dal   territorio   dell'Unione
europea; 
  Visto il comma 562 del predetto art. 1, il quale  prevede  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  natura  non
regolamentare,   sono   individuate   le   prestazioni   di   servizi
assoggettate ad imposta locale  secondo  criteri  di  territorialita'
analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera  in  materia
di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il comma 566 del predetto art. 1, il quale  prevede  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  natura  non
regolamentare, sono stabiliti i termini e le modalita' di versamento,
di accertamento e di riscossione della predetta  imposta  locale  sul
consumo di Campione d'Italia,  i  casi  di  esonero  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dell'imposta, nonche' gli ulteriori
casi in cui  il  Comune  di  Campione  d'Italia  puo'  esercitare  la
potesta' regolamentare in relazione alla medesima imposta e  prevede,
altresi' che con il medesimo decreto possono essere  individuate,  in
conformita' alla legge federale svizzera,  le  operazioni  esenti  ed
escluse nonche' le franchigie applicabili alle importazioni  compresa
l'introduzione  di  beni  provenienti  dal   territorio   dell'Unione
europea; 
  Visto il comma 568 del predetto art. 1 il quale dispone che, per le
operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1°  gennaio  e
il 30 giugno 2020, l'imposta e' riscossa secondo termini e  modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 566; 
  Visto il comma 572 del predetto art. 1, il quale stabilisce che per
i soggetti residenti nel territorio del Comune di  Campione  d'Italia
non trovano applicazione le  limitazioni  previste  per  i  residenti
delle zone di frontiera,  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e  2,  del
regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 32 del  2009  e
che, con il decreto previsto dall'art. 1, comma 566, della  legge  n.
160 del 2019 siano altresi' fissate per detti soggetti le  franchigie
di cui al medesimo regolamento n. 32 del 2009, coerentemente  con  le
disposizioni dell'Unione  europea  in  materia  di  fissazione  delle
franchigie doganali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
  Visto il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del decreto  legislativo
n. 446 del 1997; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
concernente le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre  2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, commi da 161 a 168, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296; 
  Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre  2008,
relativa al regime generale delle accise; 
  Visto  il  regolamento  adottato  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32, recante norme  per
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle  accise  per  le
merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi; 
  Visto l'art. 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del
16 novembre 2009, relativo alla  fissazione  del  regime  comunitario
delle  franchigie  doganali  per  le  merci  contenute  nei   bagagli
personali dei viaggiatori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/475  del  Consiglio  del  18  febbraio
2019, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e  2008/118/CE,
ai fini dell'inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque
italiane del Lago di Lugano nel territorio dell'Unione e  nell'ambito
territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa  al
regime generale delle accise; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1  della  predetta  direttiva,  che
modifica l'art. 6 della direttiva 2006/112, al fine di prevedere  che
Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, pur facendo
parte del  territorio  dell'Unione  europea,  restano  esclusi  dalla
applicazione territoriale della direttiva IVA; 
  Visto, in particolare, il considerato n. 3 della predetta direttiva
(UE) 2019/475 che, al fine di garantire condizioni  di  parita',  fra
gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti  nel
Comune di Campione d'Italia, prevede l'introduzione di un  regime  di
imposizione indiretta locale,  in  linea  con  l'imposta  sul  valore
aggiunto svizzera; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Considerata la necessita' di emanare le disposizioni di  attuazione
per la  introduzione  dell'imposta  locale  di  consumo  di  Campione
d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) ILCCI: l'imposta locale  di  consumo  istituita  nel  Comune  di
Campione d'Italia dall'art. 1, comma 559,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160; 
  b) soggetto attivo d'imposta: il Comune di Campione d'Italia; 
  c) comune: il territorio del Comune di Campione d'Italia; 
  d) fornitura di beni:  il  trasferimento  verso  corrispettivo  del
potere di disporre di un bene presente nel territorio del comune come
proprietario; 
  e) prestazione di servizi: obbligazioni di  fare,  non  fare  e  di
permettere, quale ne sia la  fonte,  rese  verso  corrispettivo,  nel
comune; 
  f) importazione:  immissione  in  libera  pratica  e  contemporanea
immissione in consumo nel territorio del comune di  beni  provenienti
da Paesi terzi; 
  g) introduzione da  Stati  dell'Unione  europea:  introduzione  nel
territorio del comune di beni provenienti da Stati membri dell'Unione
europea; 
  h)  esportazione:  spedizione  o  trasporto  di  beni   fuori   dal
territorio dell'Unione europea; 
  i)  trasferimento  di  beni  nell'Unione  europea:   spedizione   o
trasporto di beni dal territorio del comune al territorio dell'Unione
europea; 
  l) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e' in  grado  di
presentare all'ufficio delle dogane al momento del suo arrivo nonche'
quello che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a  condizione
che comprovi che e' stato registrato come  bagaglio  al  seguito,  al
momento della partenza,  presso  il  vettore  che  ha  provveduto  al
trasporto del viaggiatore; 
  m) ufficio delle dogane: ufficio dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli competente per il Comune di Campione d'Italia.