IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «i  criteri
di cui al comma 1 sono adottati in  conformita'  a  quanto  stabilito
dalla  disciplina  comunitaria  ovvero,  in  mancanza,   di   criteri
comunitari,  caso  per  caso  per  specifiche  tipologie  di  rifiuto
attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23  agosto  1988,  n.  400»  nonche'  il  comma  3,  come
sostituito,  da  ultimo,   dall'articolo   14-bis,   comma   2,   del
decreto-legge   3   settembre   2019,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1272/2013  della  Commissione  del  6
dicembre 2013; 
  Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 18 giugno 2009; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati
in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto  di
transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di
scambio, che sussistono scopi specifici per  i  quali  tali  sostanze
sono utilizzabili, nel rispetto  dei  requisiti  tecnici  di  cui  al
presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e  gli
standard esistenti applicabili ai prodotti; 
  Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che la  carta
e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici  di  cui  al
presente regolamento, non  comportano  impatti  negativi  complessivi
sulla salute o sull'ambiente; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio  2020,  ai  sensi  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo  5  della  direttiva  n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota prot.  37451  del
22 maggio 2020; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali i rifiuti di carta e  cartone  cessano  di  essere
qualificati come tali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  184-ter,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-
          1. Un  rifiuto  cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto sono  destinati  a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. In mancanza di criteri specifici adottati  ai  sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori, che includono: 
                a) materiali di rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                c) criteri di qualita' per  i  materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                d)  requisiti  affinche'  i   sistemi   di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                e)  un  requisito  relativo  alla  dichiarazione   di
          conformita'. 
              In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del
          comma 2, continuano ad applicarsi,  quanto  alle  procedure
          semplificate per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e   ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
              3-bis.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
              3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
          dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata   dal
          predetto   Istituto,   controlla   a   campione,    sentita
          l'autorita'  competente  di  cui   al   comma   3-bis,   in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Il procedimento di controllo  si  conclude  entro  sessanta
          giorni dall'inizio  della  verifica.  L'ISPRA  o  l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
          entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al
          fine  di   assicurare   l'armonizzazione,   l'efficacia   e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
              3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma
          3-ter,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  nei  sessanta  giorni  successivi,
          adotta proprie conclusioni, motivando  l'eventuale  mancato
          recepimento degli esiti  dell'istruttoria  contenuti  nella
          relazione  di  cui  al  comma   3-ter,   e   le   trasmette
          all'autorita' competente. L'autorita' competente  avvia  un
          procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da
          parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui  al
          presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
          la   revoca   dell'autorizzazione   e   dando    tempestiva
          comunicazione  della  conclusione   del   procedimento   al
          Ministero  medesimo.  Resta  salva  la   possibilita'   per
          l'autorita' competente di adottare provvedimenti di  natura
          cautelare. 
              3-quinquies.   Decorsi   centottanta    giorni    dalla
          comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
          di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa  diffida,
          anche mediante un commissario  ad  acta,  all'adozione  dei
          provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario  non
          e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle  funzioni
          attribuite ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo
          commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di  spese  o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
              3-sexies.  Con  cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
              3-septies.  Al  fine  del  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
              5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,  per
          la prima volta, un  materiale  che  ha  cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale  che  ha  cessato  di   essere   considerato   un
          rifiuto.». 
              - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28  gennaio  2002
          del Parlamento europeo e del Consiglio  (che  stabilisce  i
          principi  e  i  requisiti   generali   della   legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare), e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
          n. L 31. 
              - Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (concernente  la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE, 93/105/CE e  2000/21/CE),  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il regolamento (CE) n. 1272/2013 del 6 dicembre  2013
          della Commissione (recante modifica dell'allegato XVII  del
          regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio concernente  la  registrazione,  la  valutazione,
          l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche
          (REACH) per quanto  riguarda  gli  idrocarburi  policiclici
          aromatici), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7  dicembre  2013,
          n. L 328. 
              - La direttiva n. 93/42/CEE  del  14  giugno  1993  del
          Consiglio (concernente i dispositivi medici), e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169. 
              - La direttiva n. 2009/48/CE del  18  giugno  2009  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  (sulla  sicurezza  dei
          giocattoli), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30  giugno  2009,
          n. L 170. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40, della direttiva
          n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e
          del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
          direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008,  n.
          L 312: 
              «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
          vigore  le  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
          amministrative necessarie  per  conformarsi  alla  presente
          direttiva entro il 12 dicembre 2010. 
              Quando gli Stati  membri  adottano  tali  disposizioni,
          queste contengono un riferimento alla presente direttiva  o
          sono corredate di un siffatto  riferimento  all'atto  della
          pubblicazione ufficiale. Le modalita' di  tale  riferimento
          sono decise dagli Stati membri. 
              2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il
          testo delle disposizioni essenziali di diritto interno  che
          essi  adottano  nel  settore  disciplinato  dalla  presente
          direttiva.». 
              -  Il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.   54
          (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza  dei
          giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27
          aprile 2011, n. 96. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio  2003,  n.  229).  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come rifiuti), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 15 febbraio 2017, n. 38. 
              - La direttiva n. 2015/1535 del 9  settembre  2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  184-ter,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, si  veda  nelle  note
          alle premesse.