Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019  n.  156,
recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Regioni Lazio,  Marche,  Umbria  ed  Abruzzo  il  24
agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
con cui la gestione straordinaria finalizzata alla  ricostruzione  e'
stata prorogata al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016 recante «Interventi  urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed
in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il  Commissario
straordinario  tiene  e  gestisce  la  contabilita'  speciale  a  lui
appositamente intestata; 
    l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il  Commissario
straordinario  del  Governo  esercita  il  controllo  su  ogni  altra
attivita'  prevista  dal  decreto-legge  n.  189/2016  nei  territori
colpiti; 
    l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario  straordinario,
per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento  europeo,  sentiti  i  Presidenti  delle
regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui
all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
  Visto  il decreto-legge  24   ottobre   2019,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi  sismici»,  in
particolare  l'art.  9-undetricies  «Destinazione  al  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera
dei deputati al bilancio dello Stato», il quale testualmente  recita:
«L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei  deputati
e affluito al bilancio dello  Stato  in  data  6  novembre  2019  sul
capitolo 2368, art. 8, dello stato  di  previsione  dell'entrata,  e'
destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la  ricostruzione  delle
aree terremotate, di cui all'art.  4  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n.  229,  per  essere  trasferito  alla  contabilita'  speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   la
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di
cui al primo periodo, una quota  pari  a  26,8  milioni  di  euro  e'
destinata, con apposita ordinanza del Commissario  straordinario,  ai
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per  la  realizzazione  di
uno o piu' interventi fino a un importo massimo di 200.000  euro  per
ciascun comune, a condizione che i lavori  abbiano  inizio  entro  un
anno  dall'assegnazione  del  contributo  da  parte  del  Commissario
straordinario»; 
  Vista la nota a firma del Commissario straordinario, prot. CGRTS  -
0008472 del 21 aprile  2020,  con  la  quale  i  sindaci  dei  comuni
destinatari dei contributi previsti dal richiamato art. 9-undetricies
del decreto-legge n. 123 del 2019 sono stati invitati  a  trasmettere
le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede
tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota; 
  Viste le schede tecniche fatte pervenire dai comuni beneficiari; 
  Considerato che l'Ufficio del Commissario straordinario, verificata
la coerenza  delle  proposte  nonche'  la  congruita'  economica,  ha
predisposto: 
    l'elaborato di  sintesi  di  cui  all'Allegato  2  alla  presente
ordinanza; 
    relazione istruttoria - attivita'  di  verifica  prot.  CGRTS  n.
15421 del 23 giugno 2020; 
  Considerato quanto disposto dal citato comma,  art.  9-undetricies,
secondo cui l'entita' dei contributi e' complessivamente pari a  26,8
mln di euro, destinati per la realizzazione di interventi fino  a  un
importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune; 
  Considerato, altresi', che i destinatari  dei  predetti  contributi
sono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  n.
189 del 2016, con  meno  di  30.000  abitanti,  cosi'  come  elencati
nell'Allegato 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato,  infine,  che  ai  sensi  del  sopra  richiamato  art.
9-undetricies, il contributo e' assegnato a condizione che  i  lavori
abbiano inizio entro un anno dalla relativa assegnazione da parte del
Commissario straordinario; 
  Visti gli articoli 156 e 158 del decreto  legislativo  n.  267  del
2000,  concernenti  il  criterio  di  riferimento  alla   popolazione
residente per l'attribuzione dei contributi erariali e  l'obbligo  di
rendicontazione  dei  contributi  straordinari  assegnati  agli  enti
locali; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla  previsione
dell'art.  9-undetricies  del  decreto-legge  n.  123  del  2019   e,
pertanto,  individuare  modalita'  e  tempi  per  l'erogazione  delle
relative risorse finanziarie; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi»  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 25 giugno 2020
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e soggetti beneficiari 
 
  1. La presente ordinanza disciplina le modalita' per l'assegnazione
del contributo previsto dall'art. 9-undetricies del decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 125 ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 con meno di 30.000 abitanti. 
  2. I beneficiari del contributo di cui alla presente ordinanza sono
i comuni ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato 1  alla  presente
ordinanza.