Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e' stata prorogata al 31 dicembre 2020; Visto il decreto-legge n. 189 del 2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata; l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal decreto-legge n. 189/2016 nei territori colpiti; l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», in particolare l'art. 9-undetricies «Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato», il quale testualmente recita: «L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro e' destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o piu' interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario»; Vista la nota a firma del Commissario straordinario, prot. CGRTS - 0008472 del 21 aprile 2020, con la quale i sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato art. 9-undetricies del decreto-legge n. 123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota; Viste le schede tecniche fatte pervenire dai comuni beneficiari; Considerato che l'Ufficio del Commissario straordinario, verificata la coerenza delle proposte nonche' la congruita' economica, ha predisposto: l'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza; relazione istruttoria - attivita' di verifica prot. CGRTS n. 15421 del 23 giugno 2020; Considerato quanto disposto dal citato comma, art. 9-undetricies, secondo cui l'entita' dei contributi e' complessivamente pari a 26,8 mln di euro, destinati per la realizzazione di interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune; Considerato, altresi', che i destinatari dei predetti contributi sono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, cosi' come elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza; Considerato, infine, che ai sensi del sopra richiamato art. 9-undetricies, il contributo e' assegnato a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla relativa assegnazione da parte del Commissario straordinario; Visti gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali; Considerata la necessita' di dare attuazione alla previsione dell'art. 9-undetricies del decreto-legge n. 123 del 2019 e, pertanto, individuare modalita' e tempi per l'erogazione delle relative risorse finanziarie; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 25 giugno 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Finalita' e soggetti beneficiari 1. La presente ordinanza disciplina le modalita' per l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 125 ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 con meno di 30.000 abitanti. 2. I beneficiari del contributo di cui alla presente ordinanza sono i comuni ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza.