Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei  territori  dei  comuni  interessati   dagli   eventi   sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38 (rimodulazione delle  funzioni  commissariali)  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 16 novembre 201, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   (Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021),  con  il  quale  la
gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del  decreto-legge
e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto   l'art.   11   (Accelerazione   e   semplificazione    della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi  sismici),  comma
3,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito   con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge: 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art.  11,  comma  3,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
con la legge 11 settembre 2020, n. 120,  con  il  quale  prevede  che
«Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21  dicembre  2016
tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui  all'art.  15-bis.  Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  sentiti  il
presidente della CEI  e  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sono stabiliti le  modalita'  di  attuazione
del   presente   comma,   dirette   ad   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di  calcolo
del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico
presso la struttura commissariale per definire le procedure  adeguate
alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle
opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  600.000
euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.  35
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale  prevede  che  «Al  fine  di
assicurare la continuita' del  culto,  i  proprietari,  possessori  o
detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1,  ovvero  le
competenti Diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di  messa  in
sicurezza per la salvaguardia del bene, possono  effettuare,  secondo
le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2,  ulteriori  interventi  che  consentano   la
riapertura  al  pubblico  delle  chiese  medesime.  Ove   nel   corso
dell'esecuzione  di  tali  interventi,  per  il  perseguimento  delle
medesime finalita' di messa in sicurezza e  riapertura  al  pubblico,
sia possibile porre in essere interventi anche di  natura  definitiva
complessivamente piu' convenienti,  dal  punto  di  vista  economico,
dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui  al  precedente
periodo,  comunque  nei  limiti  di  importi  massimi  stabiliti  con
apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma
sono autorizzati a provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle
citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle  necessarie
autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali  e  del  turismo  e  della  valutazione  di
congruita' dei costi previsti dell'intervento  complessivo  da  parte
del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco  delle
chiese, non classificate agibili secondo la  procedura  della  Scheda
per il rilievo del  danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla
direttiva del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 23 aprile 2015, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita' previste dall'art. 14,  comma
9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi  della
parte seconda del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al  parere
positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto  2019,  recante  «Approvazione
del secondo Piano degli interventi di  ricostruzione,  riparazione  e
ripristino  degli  edifici  di  culto  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalita' di  attuazione
- modifica dell'ordinanza n. 38/17»; 
  Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
in base al quale In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4  e
7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni  gia'
regolamentate, gli  interventi  operativi  di  tutela,  protezione  e
conservazione  dei  beni  culturali  nonche'  quelli  relativi   alla
valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai Titoli I e
II della parte  seconda  del  presente  codice,  sono  affidati  alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le  rispettive  competenze,
di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,   demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni  culturali  e  collaboratori
restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologia applicate  ai  beni  culturali  e  storici  dell'arte,  in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; 
  Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle  previsioni  di
cui all'art. 14, comma 9,  decreto-legge,  sottoscritto  in  data  21
dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della
Conferenza episcopale italiana e  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
  Ritenuto l'aggravamento, a  causa  del  decorso  del  tempo,  delle
condizioni di necessita' della messa in  sicurezza  degli  edifici  e
dell'urgenza di riaprire al culto  le  chiese  che  costituiscono  un
riferimento essenziale della vita sociale delle comunita' locali; 
  Considerato che dapprima  l'art.  11,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera
c-bis), numeri 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre  2020,  n.
120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito  della  disciplina
di diritto  privato,  al  fine  di  semplificarne  e  accelerarne  la
realizzazione,  gli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione   e
ripristino delle chiese e degli edifici di  culto  di  proprieta'  di
enti   ecclesiastici   civilmente    riconosciuti,    di    interesse
storico-artistico ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi  dell'art.  12  del
medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di  competenza
delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
  Considerato  che,  in  particolare,  l'art.  11,   comma   3,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con
la legge 11 settembre 2020, n.  120,  ha  stabilito  che  i  suddetti
interventi di importo  non  superiore  alla  soglia  comunitaria  per
singolo lavoro seguono le procedure  previste  per  la  ricostruzione
privata  sia  per   l'affidamento   della   progettazione   che   per
l'affidamento  dei  lavori  di  importo  non  superiore  alla  soglia
comunitaria per singolo lavoro; 
  Considerato che gli interventi  immediati  di  messa  in  sicurezza
finalizzati a consentire la continuita' e delle attivita' di culto  e
la riapertura al culto delle chiese, cosi' come gli interventi  volti
alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie,
qualora ne emerga  la  possibilita'  in  relazione  alla  prevedibile
ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente  convenienza
economica, contemplati dalle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017  e  n.
32 del 21 giugno 2017, possono essere ricompresi nello stesso  regime
semplificato  degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione   e
ripristino dei medesimi immobili, se  e  in  quanto  di  importo  non
superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro; 
  Ritenuto  che,  conseguentemente,  occorre  disciplinare,  con   la
presente ordinanza, le modalita' di attuazione degli interventi sopra
indicati sotto i seguenti profili: 
    controllo dell'economicita'  e  della  trasparenza  nell'utilizzo
delle risorse pubbliche; 
    definizione dei criteri di priorita' di intervento; 
    definizione del metodo di calcolo del costo del progetto; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  ridefinire  l'elenco  degli
interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e di quelli che
dovranno invece essere realizzati a cura di altri  soggetti  pubblici
attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge; 
  Dato atto di aver condiviso nel corso di piu' incontri il contenuto
e le linee essenziali della  presente  ordinanza  con  la  Conferenza
episcopale italiana; 
  Raggiunta l'Intesa con la Cabina di coordinamento del 15  settembre
2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali,
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nomina da parte delle Diocesi e degli enti  ecclesiastici  civilmente
  riconosciuti del responsabile tecnico della procedura 
 
  1. La Diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, e  gli  enti
ecclesiastici  civilmente   riconosciuti,   in   persona   del   loro
rappresentante,  escluse  le  parrocchie,  fatta  salva   l'autonomia
dell'ordinamento canonico, possono individuare  un  architetto  o  un
ingegnere,   regolarmente   iscritto   all'albo   professionale    di
competenza, o un  professionista  tecnico  con  almeno  tre  anni  di
esperienza in materia di  ricostruzione  post-sisma,  che  assume  il
ruolo e la denominazione di «Responsabile tecnico della  procedura  -
RTP», ferma  restando  la  responsabilita'  dell'ordinario  diocesano
quale soggetto attuatore di cui all'art. 15 comma 1 del decreto-legge
189/16. La Diocesi, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
possono conferire al  responsabile  tecnico  della  procedura,  nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla  propria  organizzazione,
incarichi di natura tecnica e amministrativa necessari all'attuazione
degli interventi di ricostruzione. 
  2. Il responsabile tecnico della procedura potra'  essere  nominato
con affidamento  diretto  per  tutti  o  parte  degli  interventi  di
ricostruzione di  ciascuna  Diocesi  o  ente  ecclesiastico  e  sara'
remunerato a valere sulle risorse indicate al successivo art.  6.  Al
responsabile tecnico puo'  essere  altresi'  affidato  l'incarico  di
responsabile  dei  lavori  ai  sensi  del  Titolo  IV   del   decreto
legislativo n. 81/2008 come definito dall'art. 89, comma  1,  lettera
c).