Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020
con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e'  stato
nominato  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,   nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 38  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,  la  sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (di seguito «decreto»); 
  Vista  l'ordinanza  n.   25/2017   intitolata   «Criteri   per   la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 39/2017 intitolata «Principi di indirizzo  per
la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione
nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto l'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.
123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.
156, secondo cui «Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  regioni
possono adottare, acquisito il  parere  favorevole  della  Conferenza
permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori
dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi  al  medesimo
decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  avvenuti  a
partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I
programmi di cui al primo  periodo  sono  attuati  nei  limiti  delle
risorse a cio' destinate dalle predette regioni e  tengono  conto  in
ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai  sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  ove
adottati»; 
  Visto altresi' il comma 2 del medesimo art. 3-bis  secondo  cui  «I
programmi di cui al presente  articolo,  predisposti  dal  competente
ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi  di
ricostruzione di edifici pubblici o  privati  in  tutto  o  in  parte
lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione
per pericolo di crollo, anche  in  deroga  ai  vigenti  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica,  a  condizione  che  detti
interventi siano diretti alla realizzazione  di  edifici  conformi  a
quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro  planivolumetrico
e  configurazione   degli   esterni,   fatte   salve   le   modifiche
planivolumetriche e  di  sedime  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa antisismica, igienico-sanitaria e  di  sicurezza.  Sono  in
ogni caso escluse dai  programmi  di  cui  al  presente  articolo  le
costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che  non  siano
compresi nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero  per  i  quali  sono  stati
emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma  l'applicazione,
in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento
della sanzione di cui all'art. 1-sexies, comma  1,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  29  maggio   2018,   n.   55,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89»; 
  Vista l'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 con cui sono  stabiliti
gli elenchi dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e sono
definiti i contenuti delle Linee guida; 
  Visto l'art. 10  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  di
modifica  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del  quale
«Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della
ricostruzione di edifici privati  in  tutto  o  in  parte  lesionati,
crollati o demoliti, od  oggetto  di  ordinanza  di  demolizione  per
pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e  nei  limiti  di  cui
all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»; 
  Considerata l'opportunita' di definire principi e procedure per  la
predisposizione dei programmi  straordinari  da  parte  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione nonche' indirizzi unitari per i piani e
gli strumenti comunali  della  ricostruzione,  anche  allo  scopo  di
adeguare i programmi e gli strumenti urbanistici della  ricostruzione
alle leggi intervenute e ai principi di semplificazione; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina  di  coordinamento  del  20  agosto
2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27,  comma  1,  della
legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Programmi straordinari di ricostruzione 
 
  1. I Programmi  straordinari  di  ricostruzione  (di  seguito,  per
brevita',  anche  P.S.R.)  di  cui  all'art.  3-bis,  comma  1,   del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  possono  riguardare  ciascuno
dei comuni o loro ambiti  specifici,  ovvero  piu'  comuni  in  forma
associata, tra  quelli  individuati  nell'art.  1  dell'ordinanza  n.
101/2020, e successive eventuali integrazioni. 
  2. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attivita' relative
alla ricostruzione e contengono indirizzi,  criteri,  prescrizioni  e
ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e
qualita' della ricostruzione, tenuto  conto  delle  peculiarita'  dei
territori. Essi  hanno  natura  programmatica  ma  possono  contenere
scelte  aventi  efficacia  di  variante  urbanistica.  Gli  atti   di
pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante
e sostanziale dei P.S.R. 
  3. I Programmi straordinari per  la  ricostruzione  possono  essere
aggiornati periodicamente, con le stesse modalita' disciplinate dalla
presente ordinanza, in relazione alle mutate  esigenze  di  interesse
pubblico. 
  4. Le linee guida allegate alla presente ordinanza  contengono,  in
una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far
data dal 24 agosto 2016, principi  e  indirizzi  comuni  che  possono
essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R.  e
piu' in  generale  per  le  attivita'  dei  comuni  finalizzate  alla
ricostruzione.