Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021».  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n.  104  del
2020, con il quale la gestione straordinaria viene  prorogata  al  31
dicembre 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare  l'art.  11,  comma  2,  il  quale:  a)  attribuisce   al
Commissario straordinario  il  compito  di  individuare  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea;  b)  prevede   che   per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al medesimo comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con  la  quale  e'
stata disciplinata  l'organizzazione  della  struttura  centrale  del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  in
particolare l'art. 4; 
  Ravvisata la necessita' di: 
    individuare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma
2, del decreto-legge n. 76 del 2020, gli ambiti normativi  derogabili
ai fini della piu' rapida  realizzazione  degli  interventi  e  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti; 
    istituire un nucleo di esperti per il supporto e la consulenza al
Commissario  straordinario  per  tutte  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  18  novembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come confermata
con le successive note prot. CGRTS  0028505  per  la  Regione  Lazio,
prot. CGRTS 0028569 per la Regione Umbria, prot. CGRTS 0028570 per la
Regione Abruzzo e prot. 28613 per la Regione Marche; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  11,  comma  2,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Commissario  straordinario,
d'intesa con i presidenti di regione e  su  proposta  dei  sindaci  e
degli altri soggetti attuatori per quanto di  rispettiva  competenza,
individua uno o piu' interventi  o  opere  pubbliche,  urgenti  e  di
particolare criticita', nonche' gli interventi di  ricostruzione  dei
centri storici e dei nuclei urbani dei  comuni  maggiormente  colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
individuati con ordinanza del 30 aprile 2020, n. 101 o con successive
ordinanze, unitamente  alle  procedure  necessarie  per  la  relativa
progettazione ed esecuzione. 
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione. 
  3. La presente ordinanza detta altresi' disposizioni  generali  per
l'esercizio  dei  poteri  derogatori  riconosciuti   al   Commissario
straordinario dall'art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020. 
  4. Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario
straordinario: 
    a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e
di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; 
    b) individua il  soggetto  attuatore  idoneo  alla  realizzazione
dell'intervento; 
    c)   determina   le   modalita'   accelerate   di   realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto  attuatore,  nel  rispetto  dei
principi di cui al successivo art. 2; 
    d)  individua  il  sub-commissario  competente,  ai   sensi   del
successivo art. 4 della presente ordinanza.