Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4; Ritenuta la necessita' di: integrare e completare la disciplina degli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari, mediante la previsione di piu' appropriate e specifiche modalita' di calcolo del contributo; prevedere il riordino e la razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, anche al fine diprevedere un contributo ulteriore per la riparazione e il restauro di immobili sottoposti alle norme di tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancorche' non ancora sottoposti a verifica positiva dell'interesse culturale, allo scopo di assicurare una maggiore rispondenza dell'importo del contributo alle effettive esigenze di completamento degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di tali immobili, ivi inclusi gli interventi di restauro, tenendo conto delle peculiarita' tecniche, architettoniche e costruttive di tali immobili; completare la normativa afferente le procedure di ricostruzione degli interventi unitari; individuare correttivi all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 al fine di superare criticita' di ordine interpretativo; fornire una sistematizzazione delle norme sui condomini; inserire norme di coordinamento tra le procedure inerenti al contributo di ricostruzione e ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato e quelle previste dalla normativa vigente inerenti agli istituti disciplinati dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetti «Sisma-bonus» ed «Eco-bonus»); definire le procedure amministrative necessarie ad accelerare gli interventi connessi agli edifici danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' o la salubrita' e l'igiene pubblica ovvero impediscano o siano di ostacolo alla ricostruzione privata; fornire chiarimenti in ordine alla normativa vigente in ordine alle cosiddette tolleranze costruttive; fornire chiarimenti in ordine alla definizione degli interventi di immediata esecuzione, anche ai fini della disciplina della decadenza del contributo di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, precisando altresi' gli interventi di riparazione di danni lievi che, in considerazione di impedimenti di natura giuridica, tecnica o materiale, non possono essere considerati di immediata esecuzione, individuando, conseguentemente, i rispettivi termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione; prevedere la proroga della convenzione in essere con Invitalia S.p.a. per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi; introdurre una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli interventi di ricostruzione privata; adeguare la scadenza per la presentazione delle domande di contributo relative ad edifici con danni gravi ai termini individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la conclusione dello stato di emergenza; procedere ad abrogare ovvero a modificare le disposizioni delle vigenti ordinanze che risultano non piu' compatibili con gli obiettivi di semplificazione, nonche' introdurre disposizioni che favoriscano la ripresa economica all'interno dei comuni del cratere; adeguare i parametri per accedere al regime semplificato previsto dall'ordinanza 100; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari 1. Il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, puo' autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unita' strutturali e immobiliari, nonche' di modifica del disegno dei lotti e della viabilita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento e' il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4. 3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di seguito denominato «testo unico dell'edilizia»), ed e' autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1, del medesimo testo unico dell'edilizia. 4. Ai fini della presente ordinanza, si intende per: a) «compendio immobiliare», un insieme di piu' edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico-edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o piu' isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; b) «costo convenzionale potenziale», il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalita' previste delle vigenti ordinanze, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili; c) «costo riparametrato al metro quadro», il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma; d) «costo convenzionale di progetto», il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dalla stato di progetto del compendio immobiliare. 5. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprieta' del soggetto beneficiario, nonche' ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche. 6. In presenza di piu' soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016». In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unita' immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attivita' produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformita' agli strumenti urbanistici vigenti.