Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Considerato che: 
    l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di  ulteriori  risorse
fino ad  un  massimo  di  duecentoventicinque  unita'  di  personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la  ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e
comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la  lettera
b),  del  comma   3,   del   citato   art.   50,   dispone   che   le
duecentoventicinque  unita'  di  personale  sono   individuate,   tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  Invitalia
S.p.a.  per  assicurare  il  supporto   necessario   alle   attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento; 
    in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di   supporto   tecnico-ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione; 
    con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato  approvato
lo schema  di  Addendum  alla  convenzione  sottoscritta  in  data  6
dicembre 2016 e in data 3  gennaio  2018  e'  stato  sottoscritto  il
relativo ; 
    con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e'  stata  rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in  data  7  marzo  2019  e'  stato
sottoscritto tra le parti un  Atto  integrativo  al  citato  Atto  di
rinnovo della «Convenzione»; 
    l'art. 5, paragrafo 2, della richiamata Convenzione  sottoscritta
con Invitalia S.p.a. in data 31  gennaio  2019,  ha  specificatamente
stabilito che  ogni  eventuale  proroga,  rinnovo  o  modifica  della
Convenzione e'  concordata  tra  le  parti  e  formalizzata  mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima; 
  Considerato inoltre che: 
    il richiamato art. 50, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita'  di
personale di cui  la  Struttura  commissariale  puo'  avvalersi  sono
individuate,  tra  l'altro,  sulla  base  di   apposita   convenzione
stipulata con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche; 
    in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con  Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico   finalizzate   a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016  e'  stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31  dicembre  2018,
modificata con l' di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018; 
    l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per  ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; 
  Visti altresi': 
    il comma 2-bis, dell'art. 57, del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126, che ha disposto che: «...per  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi  nel
cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art.
50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, la proroga fino al  31  dicembre  2021  si  intende  in  deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81»; 
    il comma 9-quater, dell'art. 50, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il
rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge  13
ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che «Al fine di accelerare  il
processo di ricostruzione, il  Commissario  straordinario  puo',  con
propri provvedimenti da adottare  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, gli  enti  locali  e  la  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere  b)
e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,  a  valere  sulle  risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, gia' finalizzate  a
spese di personale e non utilizzate»; 
    l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  come
modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,
n.  104,  che  ha  stabilito  che,  allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento e l'accelerazione del processo di  ricostruzione  e  di
consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi  incluse  le
previsioni di cui agli articoli 3,  50  e  50-bis  del  decreto-legge
stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020; 
  Ritenuto, per le ragioni sopra riportate,  di  dover  integrare  ed
estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data  6
dicembre 2016 e successive  modifiche  e  integrazioni,  fino  al  31
dicembre 2021, secondo lo  schema  allegato  quale  parte  integrante
della presente ordinanza sotto la lettera A; 
  Ritenuto, altresi',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di  dover
integrare ed  estendere  la  Convenzione  sottoscritta  con  Fintecna
S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
fino al 31 dicembre 2021, secondo  lo  schema  allegato  quale  parte
integrante della presente ordinanza sotto la lettera B; 
  Considerato inoltre che  i  costi  lordi  previsti  dalle  suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura  finanziaria  sul  fondo  di  cui  all'art.  4,  comma   3,
decreto-legge n. 189 del 2016, sulle  risorse  di  cui  all'art.  50,
comma 8, del medesimo decreto-legge e sulle risorse di  cui  all'art.
57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020 e
che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23  dicembre
2014, n. 190 (split payment); 
  Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2021 le
modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie relative all'art.
3 e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli  Uffici
speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e
Umbria,  per  gli  enti  locali  ed  per  gli  Enti  Parco  nazionali
interessati, facendo riferimento alla medesima  misura  prevista  per
l'anno 2020; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione schema di atto integrativo ed  estensione  della  durata
della convenzione con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
       investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia 
 
  1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed  estensione  della
durata della convenzione sottoscritta in  data  6  dicembre  2016,  e
successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  Invitalia,
allegato alla presente ordinanza sotto  la  lettera  A,  della  quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione  del
personale da  adibire  allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31  dicembre  2021
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,  della  legge
145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, e sara'  efficace  e  produttiva  di  effetti
secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24  novembre
2000, n. 340. 
  3. Agli oneri  lordi  connessi  all'attuazione  della  convenzione,
stimati  nella  misura  di  euro  10.729.053,78  esclusa  IVA,   come
specificato  nell'Allegato  A-quater  «Nuovo  quadro  economico»   si
provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art.  4,  comma
3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.