IL DIRIGENTE
della divisione 3 autotrasporto internazionale di merci
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli
autotrasporti di cose;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva n.
96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013,
recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica
(decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015);
Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;
Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la quantita' di
autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da
fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della
classe ambientale dei veicoli, e nella temuta ipotesi di «Brexit - no
deal»;
Considerato che, come concordato con le associazioni di categoria
e' stata richiesta per l'anno 2021 all'ITF-CEMT, con nota prot. n.
13868 del 2 settembre 2020 l'assegnazione all'Italia di 482
autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria Euro VI
e anche in parte Euro V, in modo tale da non limitare l'accesso agli
operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima
generazione in termini di classe ambientale mantenendo come il 2020 i
numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli Euro V e
superiori e 320 valide per veicoli Euro VI;
Visto il documento ITF/TMB/TR(2020)11/PROV, trasmesso con nota
SA/2020.142 dell'11 dicembre 2020 dall'International transport forum,
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2021 fra
i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali
introdotte recentemente dalla Grecia e per il 2021 dall'Austria con
riferimento ai veicoli Euro VI, e' stata modificata la
categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro
utilizzabilita' in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono
valide per la Grecia, alcune non sono valide per la Grecia e per
l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria e alcune non sono
valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa;
Considerato che conseguentemente alle scelte sopracitate, le
autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono cosi'
strutturate:
162 Euro V;
320 Euro VI;
Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva
modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015) sono state
attribuite a fine 2020 per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 102
autorizzazioni (43 Euro V e 59 Euro VI), per garantire il piu'
possibile nel 2021 la continuita' operativa di chi gia' era detentore
di autorizzazioni CEMT;
Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente
graduatoria n. 380 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (119
Euro V e 261 Euro VI);
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di cui all'introdotto allegato 9 del decreto del Capo del
Dipartimento dell'11 settembre 2015, alle imprese classificate in
graduatoria;
Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio
2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11
settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT
disponibili;
Esaminate le 119 domande pervenute;
Decreta:
Art. 1
E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo
del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del
Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), la graduatoria di
merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa
all'anno 2021 per il rilascio delle residuali 380 autorizzazioni
multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza
europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ancora disponibili.