IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Visto l'art. 2222 del codice civile;
Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi in
relazione alla straordinaria situazione determinatasi nella Regione
Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, il
Ministero della salute, con nota dell'8 febbraio 2021, ha
rappresentato l'esigenza di attivare ogni iniziativa utile per
soddisfare la richiesta di potenziamento degli organici di personale
medico, infermieristico e socio sanitario segnalata dal Commissario
emergenza Covid della Regione Umbria, con nota del 7 febbraio 2021;
Considerato di dover garantire un supporto di carattere nazionale
alle strutture sanitarie della Regione Umbria, attraverso il
reperimento di professionalita' specifiche;
Acquisita l'intesa della Regione Umbria;
Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Reperimento figure professionali
1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei
reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito
avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al
reperimento delle seguenti figure professionali:
a) novantasette medici laureati e abilitati all'esercizio della
professione, specializzati nelle seguenti discipline: cinquantadue
specializzati in anestesia e rianimazione, quarantacinque
specializzati in malattie infettive, malattie dell'apparato
respiratorio e medicina interna e regolarmente iscritti agli ordini
professionali;
b) ventiquattro medici abilitati, anche non specializzati, in
possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli
ordini professionali;
c) duecentottantasette infermieri, in possesso dei relativi
titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;
d) ottantotto operatori socio sanitari, in possesso dei relativi
requisiti professionali.
2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i
dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e
socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i
livelli di servizio attuali. E' consentita la partecipazione di
professionisti in quiescenza in possesso di idoneita' psicofisica
specifica allo svolgimento delle attivita' richieste. E' consentita
la partecipazione all'avviso di interesse a cittadini di paesi
dell'Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea purche' in possesso di permesso di soggiorno in
corso di validita' che abbiano avuto il riconoscimento del proprio
titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione
all'albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con
l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. L'elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse
rispetto all'avviso di cui al comma 1 e' trasmesso alla Regione
Umbria ed e' pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione
civile. La Regione Umbria, anche attraverso le proprie aziende del
Servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica
dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore
al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare
dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse
disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono
conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale.
4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera a), e'
riconosciuto un compenso orario di quarantacinque euro lordi
omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico ai medici ai
sensi della presente ordinanza.
5. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera b), e'
riconosciuto un compenso orario di quaranta euro lordi se in possesso
di specializzazione, ovvero di trenta euro lordi se privi di
specializzazione, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali,
assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente
previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato
l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.
6. Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera c), e'
riconosciuto un compenso orario di ventisei euro lordi
omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli infermieri
ai sensi della presente ordinanza.
7. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera d), e'
riconosciuto un compenso orario di ventidue euro lordi
omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli operatori
socio sanitari ai sensi della presente ordinanza.
8. La prestazione lavorativa non puo' eccedere le quarantadue ore
settimanali a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La
Regione Umbria puo' riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni
orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con
oneri a carico del bilancio regionale.
9. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla
Regione Umbria, e' altresi' riconosciuto un rimborso forfetario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite
delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 2 per il vitto,
l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.
10. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6
e 7, e' disciplinato dalle disposizioni previste in materia di
organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui
il personale incaricato presta la propria attivita' ai sensi della
presente ordinanza.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
12. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente
articolo non e' computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.