IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78,  comma  1,
in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  e,
in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che  modifica  il
citato  art.  78,  comma  1,  prevedendo  che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti individui,  con  proprio  decreto,  le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli,
compresi quelli con adattamenti per le persone con  disabilita',  per
le  quali  la  visita  e  prova  presso  i  competenti   uffici   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale non sono piu' richieste, nonche' stabilisca le modalita'
e le procedure per i relativi accertamenti  e  l'aggiornamento  della
carta di circolazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e  attuazione  del  nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e
l'art. 236; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto  dal
novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua le  tipologie  di  modifica  delle
caratteristiche costruttive  e  funzionali  dei  veicoli,  anche  con
riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con
disabilita', per le quali non e' prevista la visita  e  prova  presso
gli uffici motorizzazione civile, nonche' le modalita' e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 
  2.  Le  tipologie  di  modifica  e  la  documentazione   necessaria
all'aggiornamento  della  carta   di   circolazione   sono   indicate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.