IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico»), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto
di massima»), e successive modifiche, con il quale sono state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, ed in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20
gennaio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 25.809 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti propri decreti in data 26 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 29
ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018, 29 gennaio 2019 e 17 giugno
2020, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quindici
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto
2018 e scadenza 1° dicembre 2028;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche
predetta vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 1° agosto 2016 e
scadenza 1° dicembre 2026, e della diciassettesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e
scadenza 1° aprile 2030;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una sedicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% avente con godimento 1°
agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028.
I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 1,25% con
godimento 1° agosto 2016 e scadenza 1° dicembre 2026, e ai BTP 1,35%
con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030, per un
ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi
secondo quanto previsto dall'art. 5.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80% pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni
anno di durata del prestito.
Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima».
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».