IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e' stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021; Visto l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; Visto l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni per l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico in materia di somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di adozione del menzionato piano; Visto l'art. 17-bis del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le funzionalita' del Sistema tessera sanitaria; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Considerata l'assoluta necessita' e urgenza di consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto; Sentiti per le vie brevi i competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali; Dispone: Art. 1 Supporto all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2 Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni: a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonche' le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021; c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi di cui alla lettera a), per il monitoraggio dell'adesione alla campagna vaccinale; d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021.