IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del, e in particolare gli articoli 2, comma 1,  n.
12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il  decreto  ministeriale  8  agosto  2019  (prot.  n.  738),
relativo ai criteri per la ripartizione del  fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2019,  registrato  alla  Corte
dei conti il 10 ottobre 2019, foglio n. 3082, e in particolare l'art.
6, con il quale vengono destinati euro 5.500.000 per la  prosecuzione
del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi
Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed  esperti  italiani  e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o  equivalente
da non piu'  di  sei  anni  e  impegnati  stabilmente  all'estero  in
attivita' di ricerca o didattica da almeno un  triennio,  finalizzato
alla realizzazione di programmi  di  ricerca  autonomamente  proposti
presso Universita' italiane, attraverso la stipula  di  contratti  ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24  -
Ricercatori a tempo determinato: 
    comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b); 
    comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 28
giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e  b),
possono prevedere il regime di  tempo  pieno  o  di  tempo  definito.
L'impegno annuo complessivo per lo  svolgimento  delle  attivita'  di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime
di tempo definito»; 
    comma  5:  «nell'ambito  delle   risorse   disponibili   per   la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
    comma 8: «Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera
b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno  elevato
fino a un massimo del 30 per cento»; 
  Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori
Rita Levi Montalcini», il cui trattamento  economico  onnicomprensivo
e' determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della  legge  n.  240
del 2010, in misura pari al 120 per cento  del  trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno,  sia  necessaria
l'opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del contratto; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010,  che,
modificando  l'art.  1,  comma  9,  della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di  alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a)  del  decreto  ministeriale  28
dicembre  2015  (prot.  n.  963),   come   modificato   dal   decreto
ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635),  recante  «Identificazione
dei  programmi  di  ricerca  di   alta   qualificazione,   finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca», il quale prevede che i vincitori del Programma  per
giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento
del programma, sono inquadrati per chiamata diretta  in  qualita'  di
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3,  lettera
b), della legge n. 240/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  2019  (prot.  n.  1096),
registrato alla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020,  reg.  n.  5,
con il quale sono state stabilite le modalita' per  la  presentazione
delle domande e per la selezione delle proposte, ai sensi  di  quanto
disposto dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2019 (prot. n.
738); 
  Visto il d.d. n. 2572 del 19 dicembre 2019,  con  il  quale  si  e'
provveduto ad impegnare a valere sul capitolo 1694 p.g. 1 dello stato
di previsione  della  spesa  di  questo  Ministero,  per  l'esercizio
finanziario 2019, l'importo complessivo  di  euro  5.500.000  per  le
finalita' di cui all' art. 6 del  decreto  ministeriale  n.  738  del
2019; 
  Vista la convenzione avente per oggetto «l'affidamento al CINECA di
servizi  informatici   da   svolgersi   in   favore   del   Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,
stipulata in data 9 luglio 2020 e registrata alla Corte dei conti  in
data 3 settembre 2020 n. 1833, e in particolare gli articoli 2 e 8; 
  Ritenuto necessario tenere conto  dell'evoluzione  complessiva  del
contesto in cui si  e'  operato  per  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, tuttora in atto; 
  Tenuto conto che, nelle more  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto ministeriale n. 1096 del  22  novembre
2019, e' intervenuta l'istituzione del  Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  recante  misure
urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale,  e  in
particolare l'art. 19 che ha introdotto, all'art. 24 delle  legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  il  comma  5-bis,  ai  sensi   del   quale
«l'universita', qualora abbia le  necessarie  risorse  nella  propria
programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali  disponibili  a
legislazione  vigente  per   l'inquadramento   nella   qualifica   di
professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il  primo  anno
del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento  di  cui
al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi  la
valutazione comprende anche lo svolgimento  di  una  prova  didattica
nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza  del
titolare del contratto»; 
  Ritenuto, quindi, di dovere integrare le  disposizioni  di  cui  al
decreto ministeriale 22 novembre 2019 (prot. n. 1096) concernente  le
modalita' di presentazione delle domande, la selezione delle proposte
e l'erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6  del
predetto n. 738 del 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  sostituisce  integralmente  il   decreto
ministeriale 22 novembre 2019 (prot. n. 1096).