Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato  dichiarato,  per  sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19; 
    del 29 luglio 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
considerazione  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
    del 7 ottobre 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
    del 13 gennaio 2021, con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure per
il potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  e,  in  particolare,  l'art.  122,  che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che  ne  definisce
funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n.  0006119P4.8.1.4.1,  con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2  recante  disposizioni  per  il
«Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19»,  al  fine  di  rafforzare  strutturalmente   il   Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani  di
riorganizzazione,  predisposti  dalle  regioni   e   dalle   province
autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,
come quella da COVID-19 in corso; 
  Visti, in particolare, del predetto art. 2: 
    il comma 5, recante disposizioni per incrementare il  numero  dei
mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti
COVID-19,  per   le   dimissioni   protette   e   per   i   trasporti
inter-ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, ed 
    il comma 11, in ragione del quale  il  Commissario  straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
provvede all'attuazione dei  piani  di  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera, nell'ambito dei poteri conferitigli  dall'art.  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il Piano di riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  della
Regione Basilicata, approvato con decreto del Ministero della  salute
del 17 luglio 2020 e sua successiva rimodulazione; 
  Vista la propria ordinanza n. 29/2020 del 9 ottobre  2020,  recante
la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione  della
rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche,  Molise,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, che qui si richiama in
ogni sua parte; 
  Ritenuto di dover integrare detta ordinanza n. 29, relativamente ai
«soggetti attuatori» della Regione Basilicata, includendo nell'elenco
l'Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP Basilicata), limitatamente
all'acquisto ed alla gestione dei mezzi di trasporto dedicati, di cui
all'art. 2, comma 5, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34; 
 
                               Nomina 
 
l'Azienda sanitaria  locale  di  Potenza  (ASP  Basilicata)  soggetto
attuatore per l'attuazione del piano di riorganizzazione  della  rete
ospedaliera della Regione Basilicata, limitatamente a quanto  attiene
l'acquisizione e la gestione delle ambulanze e automediche  dedicate,
previste dal medesimo piano. 
  Il soggetto attuatore sara' tenuto a conformarsi alle direttive che
saranno a  tal  fine  impartite  dal  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
fermo restando sin d'ora che: 
    a) per la  fornitura  delle  ambulanze  e  automediche  dedicate,
previste nel piano di riorganizzazione della rete  ospedaliera  della
Regione Basilicata, il soggetto attuatore avra'  cura  di  acquisire,
quale  stazione  appaltante,  nell'ambito  dei   contratti   pubblici
definiti  dal  Commissario  straordinario,  la  fornitura  dei  mezzi
previsti per la struttura  di  competenza  e  relative  attrezzature,
avendo cura di: 
      operare nell'ambito delle  risorse  disponibili,  calcolate  in
ragione di quelle  stabilite  dal  piano  di  ristrutturazione  della
rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute,  delle
forniture gia' acquisite o comunque  disponibili  e  delle  eventuali
compensazioni concordate con il Commissario straordinario; 
      assolvere i connessi obblighi di  amministrazione  e  gestione,
come previsti dall'ordinamento vigente e come eventualmente  indicati
dal Commissario straordinario; 
    b) provvedere alla  puntuale  reportistica  delle  attivita',  in
coerenza con le esigenze di monitoraggio  e  controllo  demandate  ai
Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  finanze,  nonche'   al
Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal  Contratto
di progetto con BEI; 
    c) osservare, in quanto applicabili, le  altre  direttive  recate
nell'ordinanza n. 29/2020 del 9 ottobre 2020. 
  Le modalita' di attuazione della reportistica e la  disciplina  dei
trasferimenti finanziari sono definite  con  separato  provvedimento,
adottato il 17 novembre  2020  e  successivamente  aggiornato  il  1°
febbraio 2021. 
  La presente ordinanza e' immediatamente comunicata alla  Conferenza
Stato-regioni e alla Regione Basilicata, per il tramite del referente
regionale. 
    Roma, 10 febbraio 2021 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri