IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo),  del  sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  14  gennaio
2021, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti  nei  comprensori
sciistici; (...) A partire dal 15 febbraio 2021,  gli  impianti  sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle
province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico,
rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere,
assembramenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  29  maggio  2020,
unitamente agli allegati report n. 39 e studio di  «Prevalenza  della
variante VOC 202012/01, lineage B.1.1.7 in Italia»; 
  Visto, altresi', il verbale n. 154 del 12 febbraio 2021  nel  quale
il Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630  -  nel
prendere atto delle valutazioni aggiornate  dell'ultimo  monitoraggio
dell'Istituto superiore di sanita' e della Cabina di regia di cui  al
citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 che  mostrano  l'incidenza
dell'epidemia da SARS-CoV-2 nuovamente in  crescita  con  un  impatto
sostenuto sui sistemi sanitari, anche a causa delle  varianti  virali
presenti nelle diverse aree del Paese - ha suggerito  «la  necessita'
di un approccio generale di  estrema  cautela,  rilevando  che,  allo
stato attuale, non appaiono sussistenti le condizioni  per  ulteriori
rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per
il settore sciistico amatoriale (...)»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
nazionale e  internazionale,  nonche'  il  carattere  particolarmente
diffusivo dell'epidemia da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, disporre, nelle  more  dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, il differimento al 5  marzo  2021  del  termine  di  cui
all'art. 1, comma 10, lettera oo), del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 gennaio  2021,  al  fine  di  garantire  la
graduale riapertura in sicurezza  degli  impianti  nelle  stazioni  e
comprensori sciistici; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il termine  del  15  febbraio
2021, previsto per  la  riapertura  degli  impianti  nei  comprensori
sciistici agli sciatori amatoriali, e' differito al 5 marzo 2021.