IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n.  28951  del  12  novembre
2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015 e n. 1192 del 22 gennaio 2016; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-direzione regionale Calabria riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai comuni della Provincia di Catanzaro (CZ): 
    prot.  n.  2014/18031  del  20  novembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2020/16226 del 17 settembre 2020, con il quale
e' stato trasferito, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Isca  sullo
Ionio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  69
del  2013,  l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Ex fabbricato per i senza tetto in seguito alle alluvioni
del 1951 - Isca Ionio Marina»; 
    prot. n.  2014/14700  del  25  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2020/16225 del 17 settembre 2020  e  prot.  n.
2014/14701 del 25 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot.
n.  2020/16224  del  17  settembre  2020,  con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Santa  Caterina  dello
Ionio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  69
del 2013,  gli  immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato,
denominati, rispettivamente, «Ex fabbricati  costruiti  per  i  senza
tetto in seguito alle alluvioni  dell'inverno  1951  -  S.S.  106»  e
«Fabbricato per i senza tetto in seguito alle alluvioni  dell'inverno
1951 - Scalo ferroviario»; 
    prot. n.  2014/14706  del  25  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2020/16223 del 17 settembre 2020, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Satriano,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreno ex FCL pianeggiante e in parte scarpata interessato da  rovi
e verde incolto»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-direzione  regionale  Calabria  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n.  13714/DGP-PBD  del
29 luglio 2019 e prot. n. 15237 del 9 ottobre 2020, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Isca sullo Ionio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Isca  sullo
Ionio (CZ) sono ridotte annualmente in  misura  pari  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Ex fabbricato per  i  senza
tetto in seguito alle alluvioni del 1951 - Isca Ionio Marina», meglio
individuato nel provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio-direzione regionale Calabria prot. n. 2014/18031  del  20
novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/16226  del
17 settembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  5.709,77
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte  del  Comune  di  Isca
sullo Ionio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  34.908,90,  sino  all'anno  2020  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2021,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 5.709,77.