IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132   e,   in
particolare, l'art. 1 che dispone il trasferimento al Ministero per i
beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  delle  funzioni
esercitate in  materia  di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21
gennaio 2020, n.  16,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   28   gennaio   2020,   recante
«Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. «Regolamento omnibus»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo    «Investimenti    a    favore    della    crescita    e
dell'occupazione»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  480/2014  della  Commissione
del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) -
CCI  2014IT16M8PA001  del  30   settembre   2014,   approvato   dalla
Commissione europea con decisione C(2014) 8021 final del  29  ottobre
2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020  cultura  e
sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e  sviluppo  o
PON), approvato dalla Commissione europea con decisione  C(2015)  925
del 12 febbraio 2015; 
  Visto  il  Programma  operativo  complementare  al  PON  cultura  &
sviluppo approvato con delibera CIPE 45/2016; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Viste le decisioni della Commissione europea (2018) 1142 final  del
12  marzo  2018  e  C(2018)  7515  final  del  15  novembre  2018  di
approvazione di alcune modifiche del PON; 
  Visto il decreto ministeriale 30  giugno  2020,  che  prevede  che,
dalla data del 30 giugno  2020,  il  dirigente  del  Servizio  V  del
Segretariato generale svolge le funzioni di Autorita' di gestione dei
programmi europei (PON FESR) e di coesione (FSC) a titolarita' MiBACT
secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti; 
  Visti i criteri per la selezione  delle  operazioni  da  finanziare
nell'ambito  dell'Asse  II  del  PON  approvati   dal   Comitato   di
sorveglianza  nella  seduta  del  23  febbraio  2016  e  parzialmente
modificati dal Comitato di sorveglianza nella seduta  del  26  luglio
2018; 
  Vista la valutazione ex ante per gli strumenti finanziari  del  PON
nella seduta del Comitato di sorveglianza in data 2 maggio 2016; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PON del 4  febbraio
2016 (rep. n.  6/2016)  che  approva  l'elenco  degli  attrattori  di
rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle  rispettive
aree di riferimento; 
  Vista la decisione di esecuzione della  Commissione  del  7  agosto
2020 che modifica la decisione di  esecuzione  del  C(2015)  925  che
approva  determinati  elementi  del  Programma  operativo   nazionale
«Cultura e sviluppo»; 
  Visti  gli  Accordi  operativi  di  attuazione  (di  seguito   AOA)
stipulati dall'Autorita' di gestione del  PON  con  le  Autorita'  di
gestione dei  Programmi  operativi  regionali  FESR  2014-2020  delle
Regioni Basilicata in data 17 febbraio  2016,  Calabria  in  data  19
febbraio 2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia  in  data  4
marzo 2016, Sicilia in data 19 febbraio 2016; 
  Visti il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattati  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238  del  12  ottobre
2005, con il quale sono  adeguati  i  criteri  di  individuazione  di
piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria  (Raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  20  febbraio  2014,   n.   57,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi  dell'art.
5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio  2016,  che  istituisce  il
regime di aiuto per sostenere  la  filiera  culturale  e  creativa  e
rafforzare la competitivita' delle micro, piccole  e  medie  imprese,
finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo
collegato al patrimonio culturale italiano  in  attuazione  dell'Asse
prioritario II del Programma operativo nazionale «Cultura e  sviluppo
2014-2020»; 
  Considerate   le   sopravvenute   esigenze    di    semplificazione
dell'intervento agevolativo e di supporto tecnico  gestionale  per  i
beneficiari delle agevolazioni  di  cui  al  citato  decreto  dell'11
maggio 2016, preordinate ad  elevare  l'efficacia  complessiva  della
misura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
  culturali e del turismo 11 maggio  2016  recante  «Istituzione  del
  regime di aiuto per aiutare  la  filiera  culturale  e  creativa  e
  rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie  imprese,
  finalizzato  allo  sviluppo  ed  al  consolidamento   del   settore
  produttivo  collegato  al  patrimonio  culturale  italiano -   Asse
  prioritario del Programma operativo nazionale «Cultura e  sviluppo»
  2014-2020») 
 
  1. Al decreto  ministeriale  11  maggio  2016,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera a) la parola «Ministero»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla  seguente:  «h)  "soggetti
del terzo settore": i soggetti come definiti all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attivita'
e le cui finalita'  istituzionali  non  siano  incompatibili  con  le
finalita' del presente decreto»; 
    b) all'art. 2, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        4-bis: «Agli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono
altresi' assegnate le risorse finanziarie di cui all'Asse II - Azioni
1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare cultura  e  sviluppo
al fine di assicurare la piena copertura finanziaria delle iniziative
ammissibili e non agevolabili nell'ambito delle  risorse  di  cui  al
comma 3, nonche' dei contributi per il capitale  circolante  relativi
al  titolo  IV,  delle  azioni  di  tutoraggio,   accompagnamento   e
promozione della misura»; 
    c) all'art. 5, comma 3, le parole «Limitatamente ai programmi  di
investimento disciplinati dal titolo II del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per tutti i programmi di investimento»; 
    d) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «per  il  soggetto
beneficiario» sono soppresse e le parole «un massimo  del  50%»  sono
sostituite dalle seguenti: «un massimo del 40%». E' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  131
paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1303/2013,  in  luogo
della predetta presentazione di fideiussione bancaria o  assicurativa
le imprese beneficiarie possono richiedere l'intervento  di  garanzie
prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive  normative
attuative ne consentano tale modalita' di impiego»; 
      2) al comma 3 le parole  «inferiore  al  20%»  sono  sostituite
dalle seguenti: «inferiore al 10%». Il secondo periodo e' soppresso; 
    e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al  comma  1,  lettera  b),  le  parole  «presso  una»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso una o piu'» 
      2) al comma 2, terzo periodo, le  parole  «dodici  mesi»,  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto
beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il  31
dicembre 2023.». L'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) opere murarie,  nel  limite  del  20%  del  programma
complessivamente ammesso;» 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  E'  altresi'
ammissibile al finanziamento agevolato un importo a  copertura  delle
esigenze di capitale circolante, nel limite del 50%  delle  spese  di
investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal
piano di impresa valutato dal soggetto gestore»; 
    f) dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Servizi di tutoraggio  tecnico-gestionale). -  1.
Alle imprese beneficiarie  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
titolo, che ne facciano richiesta secondo le  modalita'  da  definire
con direttiva della Autorita' di gestione del PON cultura e  sviluppo
2014-2020,   possono   essere   concessi   servizi   di    tutoraggio
tecnico-gestionale, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  5  del
regolamento (UE) 480/2014. 
      2. I servizi di cui  al  comma  1  sono  erogati  alle  imprese
beneficiarie dal soggetto gestore e  sono  finalizzati  a  trasferire
alle stesse competenze specialistiche e strategiche  per  il  miglior
esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di  maggiore
interesse e rilevanza per le iniziative  della  filiera  culturale  e
creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione  degli
investimenti oggetto di  finanziamento,  alle  necessarie  competenze
amministrative e gestionali, all'accesso al mercato dei capitali,  al
marketing, all'organizzazione, alla gestione delle  risorse  umane  e
all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale. 
      3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de  minimis,
per singola impresa beneficiaria e' pari a 10.000 euro. 
      4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE)
N. 480/2014, i costi relativi ai servizi di  tutoring  sono  posti  a
valere sulle risorse del fondo rotativo costituito  per  l'erogazione
dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente   decreto,   con
l'eccezione dei servizi concessi alle iniziative beneficiarie di  cui
ai titoli III e IV i cui costi sono posti a carico delle  risorse  di
cui all'Asse II  -  Azioni  1,  2  e  3  -  del  Programma  operativo
complementare «Cultura e sviluppo»; 
    g) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
realizzati dalle imprese presso una o piu' unita' produttive  ubicate
nel territorio delle regioni.»; 
      2) al comma 2, terzo periodo,  le  parole  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto
beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il  31
dicembre 2023». L'ultimo periodo e' soppresso. 
      3) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) opere murarie,  nel  limite  del  20%  del  programma
complessivamente ammesso;»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E' ammissibile al
finanziamento agevolato un importo  a  copertura  delle  esigenze  di
capitale circolante, nel limite del 50% delle spese  di  investimento
complessivamente ritenute ammissibili e  giustificato  dal  piano  di
impresa valutato dal soggetto gestore.»; 
    h) all'art. 16, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:  «1.  Fermo
quanto stabilito dall'art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti  ,  come
definiti all'art. 1, comma 1, lettera h), in  possesso  dei  seguenti
requisiti:»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle  more
dell'operativita' del Registro unico nazionale del terzo  settore  di
cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito
dell'iscrizione al detto registro e' soddisfatto  dall'iscrizione  ad
uno dei registri previsti dalle sotto indicate normative di settore: 
        registri delle organizzazioni di volontariato delle  regioni,
di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
        registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e
regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
        anagrafe  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,
n. 460; 
        registri delle imprese, ai sensi  dell'art  5,  comma  1  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.». 
    i) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
realizzati  dai  soggetti  beneficiari  presso  una  o  piu'   unita'
produttive ubicati nelle regioni.»; 
      2) al comma 2, terzo periodo,  le  parole  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto
beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il  31
dicembre 2023». L'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 3, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis)  opere  murarie,   nel   limite   del   20%   del   programma
complessivamente ammesso;»; 
      4) dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis)  E'
altresi' ammissibile, a fondo perduto, un importo a  copertura  delle
esigenze di capitale circolante, nel limite del 50%  delle  spese  di
investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal
piano di impresa valutato dal soggetto gestore».