IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Visto l'art. 10 del suddetto decreto-legge, in  base  al  quale  al
fine  di  favorire  interventi  straordinari   di   ristrutturazione,
miglioramento,   messa    in    sicurezza,    adeguamento    sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione  di  palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti per la  programmazione  triennale,  le
regioni  interessate  possano  essere   autorizzate   dal   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  stipulare  appositi  mutui
trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del sopra citato
art.  10  che  prevede  l'adozione  di  un   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per  definire  le  modalita'  di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 11 gennaio  1996,  n.  23,  concernente  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7,  recanti
norme, rispettivamente, in materia di  programmazione,  attuazione  e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria  2004),  e  in  particolare  l'art.  4,  comma   177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e in particolare  l'art.  1,  comma
160; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   e   in
particolare l'art. 11, commi  4-bis  e  seguenti,  il  quale  prevede
l'adozione   di   un   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con   la   Conferenza
unificata per la definizione di priorita'  strategiche,  modalita'  e
termini per la predisposizione e  l'approvazione  di  appositi  piani
triennali,  articolati  in  annualita',  di  interventi  di  edilizia
scolastica nonche' i relativi finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto l'articolo 2 del suddetto decreto-legge, ai sensi  del  quale
le attivita' connesse alla  sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia
scolastica   rientrano   nelle   aree   funzionali   del    Ministero
dell'istruzione; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare l'art. 7-ter; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 41; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
«Istituzione del sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018, con il  quale  sono  state  ripartite  in  favore  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   le
risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205  del
2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  Uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari
ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n.  119,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti i termini  per  l'invio  e  per  l'approvazione  dei  piani
annuali 2019 da parte delle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento  della  programmazione  triennale   2018-2020   con
riferimento all'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  10  marzo  2020,  n.
175, con il quale si e' proceduto alla ripartizione  della  somma  di
euro  510.000.000,00  tra  le  regioni  e  all'individuazione   degli
interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dei singoli piani
regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 giugno 2020, n. 28,
con il quale si e' proceduto ad autorizzare  due  interventi  in  due
enti locali appartenenti, rispettivamente,  alla  Regione  Toscana  e
alla Regione Veneto, nonche'  gli  interventi  rientranti  nel  piano
della Regione Puglia; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Dato atto che con nota del 17 dicembre 2019,  prot.  n.  36713,  e'
stata comunicata alle regioni la  disponibilita',  nel  bilancio  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  un
importo complessivo  pari  a  euro  510.000.000,00  da  destinare  al
finanziamento di degli  interventi  rientranti  nella  programmazione
2018-2020, i cui piani dovevano essere inviati entro  il  31  gennaio
2019; 
  Considerato che con il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  10
marzo 2020, n. 175 e' stata ripartita tra le regioni la somma di euro
510.000.000,00 sulla base dei criteri definiti nell'intesa  raggiunta
in sede di Conferenza unificata in data 6 settembre 2018 e sono stati
autorizzati gli interventi inclusi nei piani  regionali  pervenuti  e
positivamente verificati  dalla  competente  Direzione  generale  del
Ministero; 
  Considerato che nell'ambito dei decreti sopracitati non sono  stati
inclusi gli interventi delle Regioni Abruzzo e Calabria, per i  quali
si era reso necessario un supplemento di istruttoria; 
  Considerato che la Regione Marche ha  richiesto  una  modifica  del
piano approvato con decreto del  Ministro  dell'istruzione  10  marzo
2020, n, 175, a causa della rinuncia pervenuta da parte  di  un  ente
locale; 
  Dato atto che le  Regioni  Abruzzo  e  Calabria  hanno  prodotto  i
necessari chiarimenti e hanno trasmesso i propri piani,  individuando
gli interventi di edilizia scolastica da ammettere a finanziamento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76,  gli  interventi  individuati  dalle  sopracitate
regioni sono identificati da Codice unico di progetto attivo; 
  Ritenuto  quindi,  necessario  procedere  al  finanziamento   degli
interventi di edilizia scolastica individuati dalle Regioni Abruzzo e
Calabria, nell'ambito dello stanziamento  complessivo  assegnato  con
decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo  2020,  n.  175  e  non
inclusi nel medesimo decreto autorizzativo,  sia  alla  modifica  del
piano della Regione Marche ammesso a finanziamento  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Assegnazione risorse 
 
  1. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base dei piani di edilizia scolastica presentati dalle  Regioni
Abruzzo e Calabria, di cui  all'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante e  sostanziale  del  presente  decreto,  e'  pari  a  euro
44.321.350,45. 
  2.  La  somma  residua  pari  a  euro  3.980.013,01  rispetto  allo
stanziamento  complessivo  di  euro  510.000.000,00  e  le   economie
accertate  a  seguito  di  rendicontazione   e   monitoraggio   degli
interventi, derivanti da revoche o risultanti  dal  quadro  economico
post gara o a seguito della conclusione  dei  lavori,  restano  nella
disponibilita' delle regioni di riferimento per essere assegnate  con
successivo  decreto  del   Ministro   dell'istruzione   a   ulteriori
interventi  presenti  nella  programmazione  triennale  nazionale  in
materia di edilizia scolastica. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8106  -  piano
gestionale 2 - dall'anno 2020 all'anno 2024, cosi' come rimodulate  a
seguito della richiesta di cui alla nota della Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  del
27 dicembre 2019, prot. n. 37212. 
  4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, unitamente a  quelle
autorizzate con il decreto  del  Ministro  dell'istruzione  10  marzo
2020, n. 175 e con il decreto del Ministro dell'istruzione  9  giugno
2020, n. 28, sono  comunque  subordinate  all'autorizzazione  di  cui
all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.