IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi  di  cui  al  citato
art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del  2013,  in  materia  di  riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visti, in particolare,  gli  articoli  4,  comma  6,  e  9-bis  del
predetto decreto 9 dicembre 2014,  concernenti,  rispettivamente  gli
accordi di programma finalizzati al finanziamento  di  iniziative  di
rilevante e significativo impatto sulla  competitivita'  del  sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse  si  riferiscono  e
gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art.  1,  comma  231,
prevede che per la concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sullo
strumento agevolativo dei contratti di  sviluppo  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico  puo'  definire,  con  proprie  direttive,  gli   indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; 
  Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80,  prevede  che  «per  la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Vista la direttiva ministeriale 15 aprile  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile  2020,  n.
107, con la quale sono state definite le modalita' di utilizzo  delle
risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Ritenuto  opportuno  modificare  la  disciplina  degli  accordi  di
programma e degli accordi di sviluppo, di cui ai citati  articoli  4,
comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, al fine  di  assicurare
una maggiore efficacia  nel  perseguimento  degli  obiettivi  sottesi
all'attivazione dei predetti accordi e una piu'  efficiente  gestione
delle fasi procedimentali  propedeutiche  alla  sottoscrizione  degli
accordi medesimi; 
  Ritenuto, altresi', opportuno  introdurre  ulteriori  modificazioni
volte ad accelerare e semplificare  le  procedure  di  valutazione  e
gestione dei  contratti  di  sviluppo,  al  fine  di  sostenere  piu'
efficacemente la realizzazione dei  programmi  di  sviluppo  proposti
dalle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
e successive modifiche e integrazioni, richiamato in  premessa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 4: 
  1) il comma 3-bis e' soppresso; 
  2) al comma 4 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «Il
termine  di  conclusione  del  programma  di  sviluppo  puo'   essere
prorogato,  sulla  base  di  una  motivata   richiesta   dell'impresa
beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando
la  compatibilita'  del  termine  richiesto  con  eventuali   vincoli
relativi alle risorse finanziarie dedicate.» 
  3) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  da
valutarsi con riferimento all'ubicazione del programma di sviluppo in
aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di  almeno  due  dei
requisiti di cui all'art. 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di
un   accordo   di   programma   riguardante   la   trasformazione   e
commercializzazione  dei   prodotti   agricoli,   nell'ambito   della
valutazione  dei  predetti  requisiti  deve  essere   necessariamente
considerata la capacita' del programma  di  sviluppo  di  determinare
positivi effetti o sinergie con  i  sistemi  di  filiera  diretta  ed
allargata regionali e/o nazionali»; 
  4) dopo il comma  6  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un  accordo
di  programma  di  cui  al  comma  6,  il  soggetto  proponente  deve
presentare un'attestazione delle  regioni  e/o  degli  enti  pubblici
interessati in ordine  alla  disponibilita'  al  cofinanziamento  del
programma di sviluppo. Per i programmi di  sviluppo  che  interessano
piu' regioni, e' fatta salva la  possibilita'  per  il  Ministero  di
procedere alla sottoscrizione di un accordo di  programma  anche  nel
caso di mancata partecipazione  di  una  regione  al  cofinanziamento
qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la
competitivita' del Paese.»; 
    b) all'art. 9: 
  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  «3-bis.  Nel  caso  in
cui,  con  riferimento  alla  domanda  di  agevolazioni,  sia   stato
sottoscritto un accordo di programma, di cui all'art. 4, comma  6,  o
un accordo di sviluppo, di cui all'art. 9 bis, le condizioni  di  cui
al precedente  comma  2,  lettera  a)  e  lettera  b),  si  intendono
verificate. Si intende, altresi', verificata  la  compatibilita'  del
piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo  locale  delle
regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  nonche',  per  i
progetti  di  investimento  nel  settore   della   trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'art. 19 bis,  la
compatibilita' con i requisiti ambientali previsti dai  programmi  di
sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e
l'Agenzia non procede  all'invio  della  comunicazione  prevista  dal
comma 2, lettera c).»; 
  2) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)  la
cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il  profilo  della
valutazione  della  presenza  di  elementi  utili   a   rilevare   la
possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro  il  termine
massimo di dodici mesi dalla determinazione di cui  al  comma  8,  la
documentazione concernente  la  materia  edilizia  di  cui  al  comma
10-bis;»; 
  3)  al  comma  8,  le  parole  «comprovante   il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti
ammessi alle agevolazioni,  qualora  non  sia  stata  gia'  acquisita
nonche' della documentazione» sono soppresse; 
  4) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Entro la data
di richiesta della  prima  erogazione  delle  agevolazioni,  anche  a
titolo di anticipazione e, comunque, entro e non  oltre  dodici  mesi
dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono
esibire  la   documentazione   concernente   la   materia   edilizia,
comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze  e
nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla
realizzazione dei progetti ammessi  alle  agevolazioni.  Laddove  sia
riscontrabile   un'articolazione   progettuale    degli    interventi
particolarmente  complessa  e/o   l'esigenza   di   programmare   gli
interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti
possono esibire, entro i predetti  termini,  la  sola  documentazione
sufficiente  all'avvio  dei  lavori  relativi  al  primo  dei  lotti,
indicando  l'assenza   di   motivi   ostativi   al   rilascio   delle
autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili  con
quelli di realizzazione  del  programma.  Qualora  allo  scadere  dei
dodici mesi dalla determinazione  di  cui  al  comma  8  il  soggetto
beneficiario non abbia  prodotto  la  documentazione  concernente  la
materia edilizia, le agevolazioni concesse sono  revocate.  L'Agenzia
accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui  e
la validita' tecnico economica del  programma  di  sviluppo;  qualora
tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a  comunicare
la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e  a
recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.»; 
    c) all'art. 9-bis: 
      1) al comma 2, le  parole  «sussistenza  di  almeno  uno»  sono
sostituite dalle parole «sussistenza di almeno due» e dopo le  parole
«Industria 4.0» sono aggiunte le seguenti  parole:  «,  programma  di
sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso  come  programma  di
sviluppo per  la  tutela  ambientale  di  cui  al  Titolo  IV  ovvero
programma di sviluppo concernente la trasformazione  tecnologica  dei
prodotti o dei  processi  produttivi  finalizzata  all'aumento  della
sostenibilita'  ambientale.  La  sottoscrizione  di  un  accordo   di
sviluppo concernente  la  trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti agricoli  e',  altresi',  subordinata  alla  verifica  della
capacita' del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o
sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali  e/o
nazionali.»; 
    d) all'art. 11, comma 4, le parole «30 per cento» sono sostituite
dalle parole «40 per cento»; 
    e) all'art. 19, comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia  entro  i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora  le  verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma  10-bis  si  concludano  con
esito negativo;»; 
      2) alla lettera e), le parole  «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    f) all'art. 26, comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia  entro  i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora  le  verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma  10-bis  si  concludano  con
esito negativo;»; 
      2) alla lettera e), le parole  «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    g) all'art. 33, comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  non
trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia  entro  i
termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora  le  verifiche
dell'Agenzia previste dal medesimo comma  10-bis  si  concludano  con
esito negativo;»; 
      2) alla lettera e), le parole  «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato.