IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000; 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia  di  volontariato,  le  cui  risorse  afferiscono  al   fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»,  il  quale  indica
che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti  previsti  per
gli interventi, comunque finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti  affluiscono  al
Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il comma 2 del citato  art.  46,  il  quale  prevede  che  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge n. 328 del 2000; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli  5  e  6  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi  alla  partecipazione  delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi
speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante
«Individuazione delle unita' organizzative  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle  direzioni
generali»; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,
in particolare, il comma 6, lettera  a),  che  prevede  che  la  Rete
elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali; 
  Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che  prevede  che  il  Piano
abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e  che  il
Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le  quali  i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle Regioni; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del  2017,
che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta
alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e  la  conseguente
soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale  e  le
politiche sociali a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo n.  147  del  2017  che  ha
disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario  dei  servizi
sociali, come modificato dal decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo  dell'offerta
dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma  3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2020  e  per  il  triennio  2020-2022  e,  in
particolare, la Tabella 4 Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale  per  la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» Missione  3(24)-
Programma 3.2 (24.12) Azione «Concorso  dello  Stato  alle  politiche
sociali erogate a livello territoriale» che ha assegnato al  capitolo
di spesa 3671 «Fondo da ripartire  per  le  politiche  sociali»,  una
disponibilita',   in   termini   di   competenza,   per   gli    anni
2020-2021-2022, pari a euro 393.958.592,00; 
  Considerato che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 10044 del 21 febbraio 2020 registrato alla Corte dei conti
l'11 marzo 2020 e' stata effettuata una riduzione dello  stanziamento
secondo  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101  convertito  nella  legge  2
novembre 2019, n. 128, recante «Disposizioni urgenti  per  la  tutela
del lavoro e per la  risoluzione  di  crisi  aziendali»  che  riporta
«quanto a 10,7 milioni  di  euro  nel  2020  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.»; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammonta pertanto complessivamente a euro 383.258.592,00; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  che  istituisce
il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed  i
bambini  in  eta'  compresa  dalla  nascita  e  fino  ai  sei   anni,
all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai  nidi
d'infanzia e ai servizi integrativi,  finanziati  con  uno  specifico
Fondo dedicato; 
  Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie
in situazione di vulnerabilita'  di  cui  all'accordo  in  Conferenza
unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
in data 21 dicembre 2017  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui  modalita'
attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento
all'intervento di presa in  carico  delle  relazioni  familiari  che,
secondo il modello condiviso nelle  citate  Linee  di  indirizzo,  si
svolge per ogni famiglia per  un  periodo  non  inferiore  a diciotto
mesi; 
  Viste le Linee di indirizzo per  l'affidamento  familiare,  di  cui
all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012  tra  il  Governo,  le
Regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  Autonomie
locali; 
  Viste  le  Linee  di  indirizzo  per  l'accoglienza   nei   servizi
residenziali  per  minorenni,  di  cui  all'accordo   in   Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in
data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano e le Autonomie locali; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile  2018
per l'avvio della sperimentazione in  materia  di  banca  dati  delle
valutazioni e progettazioni personalizzate; 
  Visto il Piano per gli interventi e i  servizi  di  contrasto  alla
poverta',  per  il  triennio  2018-2020,  adottato  con  il   decreto
interministeriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno  2018  al
n. 2056; 
  Visto il Piano sociale nazionale relativo  al  triennio  2018-2020,
adottato  con  decreto  interministeriale  del  26   novembre   2018,
registrato dalla Corte dei conti in  data  14  dicembre  2018  al  n.
1-3492  approvato  dalla  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
sociale nella seduta del 15 ottobre 2018; 
  Considerata la circolare n. 1 del 2020 del Direttore  generale  per
la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale  che  fornisce
indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di  vigenza
dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19; 
  Tenuto  conto  dei  contenuti  del  documento  «Iniziative  per  il
rilancio. Italia 2020-2022» elaborato  dal  Comitato  di  esperti  in
materia economica  e  sociale  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 10 aprile 2020; 
  Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.  77,  che  testualmente
recita: «Ai fini della rendicontazione da parte  di  regioni,  ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui  all'art.  59,  comma  44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
del Fondo per l'assistenza alle  persone  con  disabilita'  prive  di
sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22  giugno
2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  di
cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione
del 75% della quota relativa alla seconda  annualita'  precedente  e'
condizione  sufficiente  alla  erogazione  della  quota  annuale   di
spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero
del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza  degli  utilizzi
con le norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le  eventuali  somme
relative alla seconda annualita' precedente non  rendicontate  devono
comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; 
  Visto inoltre il comma 2 dello stesso art. 89 del decreto-legge  n.
34 del 2020, che testualmente recita: «Ai fini delle  rendicontazioni
di cui al comma 1, con riferimento  alle  spese  sostenute  nell'anno
2020, le amministrazioni destinatarie dei  fondi  possono  includere,
per  le  prestazioni  sociali  erogate   sotto   forma   di   servizi
effettivamente  erogati,  specifiche   spese   legate   all'emergenza
COVID-19,  anche  finalizzate  alla  riorganizzazione  dei   servizi,
all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento
degli spazi»; 
  Acquisita in data 6 agosto 2020 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Piano sociale nazionale 
 
  1. E' fatto salvo  il  Piano  sociale  nazionale  per  il  triennio
2018-2020 di cui all'allegato A del decreto interministeriale del  26
novembre 2018. 
  2. In ragione della situazione venutasi a  creare  con  l'emergenza
coronavirus e della necessita' di  porre  particolari  attenzioni  su
misure volte a rafforzare la coesione sociale e la resilienza,  nelle
more di un piu' approfondito riesame degli interventi sociali in sede
di definizione del Piano sociale nazionale 2021-2023, il novero delle
azioni contemplate nel suddetto piano e' integrato con: 
    (i) il rafforzamento di  «presidi  di  welfare  di  prossimita'»,
intesi  come  presidii  multiservizio  di  incontro,  orientamento  e
intervento rivolti a individui, famiglie, anziani,  gruppi  di  pari,
dove operano equipe multidisciplinari in grado di  offrire  soluzioni
di welfare peculiari a bisogni personalizzati; 
    (ii) il rafforzamento degli strumenti  atti  ad  assicurare  alle
persone di minore eta'  in  condizione  di  grave  disagio  economico
escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare,  una  presa
in  carico   che   definisca   un   piano   educativo   di   sostegno
personalizzato, che ne contrasti  i  rischi  di  emarginazione  e  di
esposizione anche alla violenza, da realizzare  con  il  concorso  di
tutti gli attori presenti sul territorio («dote educativa»). 
  3. Alla luce delle integrazioni di  cui  al  punto  precedente,  la
quota minima del Fondo nazionale per le politiche  sociali  destinata
al  rafforzamento  degli   interventi   e   dei   servizi   nell'area
dell'infanzia e dell'adolescenza e' incrementata dal 40% al 50%.