Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/012425/XVJ(53)  del  21
gennaio 2021, su istanza del sig. Lorenzo  Galletti,  titolare  delle
licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Mugnaioni S.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco  (PI),  via  del
Poggino n. 12, gli  esplosivi  denominati:  «PIM-C40FB»,  «PIM-C40B»,
«PIM-C40FBR con ritardo pirico», «PIM-C40BR con ritardo  pirico»,  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma  2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art.  53  del  testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  sono  riconosciuti   e
classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio
decreto. 
    L'esplosivo  denominato  «PIM-DEC2»,  ai  sensi   del   combinato
disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  29
luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella IV categoria
di cui all'art. 82 del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635  ed
iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo  regionale ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.