Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/012424/XVJ(53)  del  21
gennaio 2021, su istanza del sig. Lorenzo  Galletti,  titolare  delle
licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Mugnaioni s.r.l.» con stabilimento sito in Ponsacco (PI) -  via  del
Poggino n. 12 - gli esplosivi denominati: «PIM-CFP40R», «PIM-CFP40G»,
«PIM-CFP40BL»,   «PIM-CFP40VE»,    «PIM-CFP40B»,    «PIM-CFP40A»    e
«PIM-CFP40VI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma  2,
lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e  dell'art.
53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,   sono
riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti  nell'allegato  A  al
medesimo regio decreto. 
    Gli esplosivi denominati:  «PIM-CARR»,  «PIM-CARG»,  «PIM-CARBL»,
«PIM-CARVE», «PIM-CARB»,  «PIM-CARA»  e  «PIM-CARVI»,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti  e  classificati
nella IV categoria di cui all'art. 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.