IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
triennale 2020-2022»;
Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019, il
quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una
dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di
euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per
l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513
milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2033 e 2034;
Considerato che l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del
2019, prevede tra le finalita' del fondo l'economia circolare, la
decarbonizzazione dell'economia, la riduzione delle emissioni, il
risparmio energetico, la sostenibilita' ambientale e, in generale, i
programmi di investimento ed i progetti a carattere innovativo, anche
attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilita' e che
tengano conto degli impatti sociali;
Considerato l'art. 1, commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160
del 2019 che dispongono che una quota del fondo di cui al predetto
comma 14, sia destinata alla realizzazione di specifici interventi
(completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza
Bettola, Ryder Cup, interventi di progettazione e realizzazione di
bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato nei poligoni militari) il cui finanziamento e' previsto a
valere sulle risorse di cui al predetto comma 14 per complessivi 29
milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022,
20 milioni nel 2023 e alla cui assegnazione alle amministrazioni
competenti si provvede mediante l'adozione di un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo delle citate
risorse;
Considerato l'art. 3, comma 12-bis, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia
di divieto di pubblicizzazione parassitaria, che ha previsto per
l'intervento del primo periodo dell'art. 1, comma 18 della legge n.
160/2019, il finanziamento della citata misura mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato, in luogo del finanziamento disposto a valere sugli
stanziamenti del citato Fondo;
Considerato che, al netto degli interventi di cui all'art. 1, commi
18, 19 e 622 della legge n. 160 del 2019, il cui finanziamento e'
previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14, e di cui
all'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160/2019, il cui
finanziamento e' disposto mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti del citato comma 14, la dotazione residuale del Fondo
per gli investimenti oggetto di riparto con il presente decreto
ammonta a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro
per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di
euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322
milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno
2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge di
bilancio 2020-2022, il citato fondo e' ripartito con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;
che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle commissioni
parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che,
decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del predetto parere;
Considerato che il citato art. 1, comma 24, della legge n. 160 del
2019 prevede, altresi', che con gli stessi predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, si individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale
revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro
ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa
destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a
26 dell'art. 1 della stessa legge di bilancio 2020-2022, stabilendo
che, in tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provveda,
con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in
conto residui;
Considerato, altresi', che anche a causa dell'evoluzione della
pandemia da Covid-19 non risulta ancora definita la tempistica con
cui le medesime amministrazioni potranno disporre dei predetti fondi;
Ritenuto, pertanto, di stabilire con successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, i criteri e le modalita' di revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro
assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle
finalita' previste dai commi da 14 a 26 dell'art. 1 della stessa
legge n. 160 del 2019, ferma restando la trasmissione dei predetti
decreti alle commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere
adottati anche in mancanza del predetto parere;
Considerato che i programmi di spesa potranno essere realizzati
utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e di
contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le
procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui
all'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019,
il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi
finanziati dal fondo di cui al comma 14 del medesimo articolo, anche
in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto
conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale
dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno,
illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1,
comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei
rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con
indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione
degli interventi;
Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello
Stato;
Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione
delle risorse disponibili del fondo;
Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in
data 23 settembre 2020 e 22 settembre 2020;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri interessati;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposta la ripartizione del Fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni
centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 19,701
miliardi di euro nel periodo 2020-2034, come da allegato 1 che fa
parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1,
gli interventi sono individuati dalle amministrazioni centrali dello
Stato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i
livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si
applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
conseguentemente l'intervento deve essere corredato, ove previsto
dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal
Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle
fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli
interventi.
4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei
programmi finanziati e delle principali criticita' riscontrate
nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 25,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Ministeri inviano entro il 15
settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alle commissioni parlamentari competenti per materia.
Roma, 23 dicembre 2020
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro
dell'universita' e della ricerca
Lamorgese, Ministro dell'interno
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Guerini, Ministro della difesa
Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e del
turismo
Speranza, Ministro della salute
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021
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affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 243