IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  agosto  2020,
recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al  Sottosegretario
di Stato presso il  Ministero  della  salute,  sen.  prof.  Pierpaolo
Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE)  n.  1102/2008
sul mercurio e, in particolare, l'art. 10, paragrafo 3, a tenore  del
quale «Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un  Piano
nazionale concernente le  misure  che  intende  attuare  al  fine  di
eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama  dentale.  Gli  Stati
membri mettono a disposizione del pubblico su internet  i  rispettivi
piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese  dalla
loro adozione»; 
  Visti il considerando (21) del citato regolamento (UE) 2017/852 ove
si prevede, tra gli altri, che l'uso dell'amalgama  dentale  dovrebbe
essere  eliminato  gradualmente  conformemente  alla  Convenzione  di
Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013, e  con  i
piani  nazionali  basati,  in  particolare,  sulle  misure   di   cui
all'allegato A, parte II, della predetta convenzione. La  Commissione
dovrebbe  valutare  e  redigere  una  relazione  sulla   fattibilita'
dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale  nel  lungo
termine, preferibilmente entro  il  2030,  tenendo  conto  dei  piani
nazionali previsti dal presente  regolamento  e  nel  pieno  rispetto
della competenza degli Stati membri in materia  di  organizzazione  e
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; 
  Visto, altresi', l'art. 19 del citato regolamento (UE) 2017/852 ove
si prevede che entro il 30 giugno 2020, la  Commissione  comunica  al
Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua  valutazione  per
quanto  concerne,  tra  l'altro,  la  fattibilita'  di  una  graduale
eliminazione  dell'uso  dell'amalgama  dentale  nel  lungo   termine,
preferibilmente entro il 2030,  tenendo  conto  dei  piani  nazionali
previsti all'art.  10,  paragrafo  3,  e  nel  pieno  rispetto  della
competenza  degli  Stati  membri  in  materia  di  organizzazione   e
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; 
  Vista la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio  2017
relativa  alla  conclusione  a  nome   dell'Unione   europea,   della
Convenzione di Minamata sul mercurio; 
  Vista la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati,  fatta
a Kumamoto il 10 ottobre 2013; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 115, comma 1, lettere b)
e  d),  che  conservano  allo  Stato  i   compiti   e   le   funzioni
amministrative per l'adozione linee guida e prescrizioni tecniche  di
natura  igienico  sanitaria  relative   ad   attivita',   laboratori,
apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze  e  prodotti,  nonche'
l'approvazione di manuali  e  istruzioni  tecniche  su  tematiche  di
interesse nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2001, recante
«Divieto di utilizzazione, importazione e  immissione  in  commercio,
sul territorio italiano degli amalgami dentali  non  preparati  sotto
forma di capsule predosate e precauzioni ed  avvertenze  da  riferire
nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in  commercio
in Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre  2001,  n.
261; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,  e  in
particolare l'art. 2; 
  Considerato  che  negli  ultimi  dieci  anni  sono  stati  compiuti
progressi  significativi  nell'Unione   europea   nell'ambito   della
gestione del mercurio in seguito all'adozione della  strategia  e  di
numerose   misure   riguardanti   le   emissioni   di   mercurio    e
l'approvvigionamento, la domanda, l'uso  nonche'  la  gestione  delle
eccedenze e delle scorte di mercurio; 
  Visto il decreto direttoriale del 21  gennaio  2019,  a  firma  del
Segretario generale del Ministero della salute, con il quale e' stato
istituito  il  «Gruppo  tecnico  deputato  alla  stesura  del   Piano
nazionale concernente le misure che si intende adottare  al  fine  di
eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale», composto da
esperti nella tematica specifica, rappresentanti del Ministero  della
salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico; 
  Dato atto che il citato gruppo tecnico ha  ritenuto  utile  per  il
proprio  lavoro  udire  in  apposita  riunione  rappresentanti  delle
Associazioni professionali degli  odontoiatri  (ANDI-AIO-ADI),  della
Federazione nazionale degli ordini dei  medici  e  degli  odontoiatri
(CAO nazionale), dell'Universita' (Collegio dei docenti  universitari
di  disciplina  odontostomatologica),  dell'Industria  di   materiali
dentari (UNIDI) e di  Rappresentanti  dei  distributori  di  articoli
odontoiatrici (ANCAD); 
  Tenuto conto che, all'esito dei lavori svolti, il gruppo tecnico ha
definito   documento   di   «Piano   nazionale   per   l'eliminazione
dell'utilizzo dell'amalgama dentale», contenente le misure  volte  ad
ottenere la progressiva dismissione dell'utilizzo di tale materiale; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario   monitorare   l'andamento   della
progressiva dismissione  dell'utilizzo  dell'amalgama  dentale  e  la
realizzazione di tutte le azioni previste dal piano; 
  Ritenuto che  la  fissazione  dell'obbligo  di  comunicazione  alla
Commissione europea del  presente  atto,  entro  un  mese  dalla  sua
pubblicazione, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 3, del  citato
regolamento  (UE)  2017/852,  soddisfi  l'obbligo  di  notifica  alla
Commissione dell'Unione europea, in conformita' alla  direttiva  (UE)
2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni  tecniche,  configurandosi  la  fattispecie  di  cui
all'art. 5, paragrafo 1, di detta  direttiva,  che  prevede  che  gli
Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto
di regola tecnica, salvo  che  si  tratti  del  semplice  recepimento
integrale di una norma o europea, nel qual caso  e'  sufficiente  una
semplice informazione sulla norma stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Adozione e divulgazione del piano 
 
  1. E' adottato il «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo
dell'amalgama  dentale»,  che,  allegato  al  presente  decreto,   ne
costituisce parte integrante. 
  2. Il Piano di cui al comma  1  e'  reso  disponibile  sui  portali
istituzionali del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio  e  del  mare  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  3. Il Piano di cui al comma 1  e'  trasmesso  dal  Ministero  della
salute alla Commissione dell'Unione europea entro un mese dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.