IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126  e  1127  dell'art.  1  che  disciplinano  l'attuazione  ed   il
monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di
integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure
d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati
commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione  nazionale  per  la
sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica
amministrazione»; 
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che
dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento
degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione
progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno  2012,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i
«Criteri ambientali minimi per  il  servizio  di  pulizia  e  per  la
fornitura di prodotti per l'igiene»; 
  Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 2016,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i
«Criteri ambientali minimi per il servizio di  sanificazione  per  le
strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati  decreti  24
maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in  ragione  del  progresso  tecnico  e
dell'evoluzione  dei  mercati  di  riferimento,  che  consentono   di
migliorare i requisiti di qualita' ambientale dei servizi di  pulizia
e sanificazione nonche' dei prodotti  utilizzati  per  eseguire  tali
servizi  e  di  perseguire  pertanto,  con  maggiore  efficacia,  gli
obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi  a  tali
categorie di forniture ed affidamenti; 
  Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei
nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici
e di altri ambienti ad uso civile,  per  il  servizio  di  pulizia  e
sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la
fornitura di detergenti per  le  pulizie  ordinarie  e  straordinarie
delle superfici, di detergenti per l'igiene personale e  di  prodotti
in tessuto carta per  l'igiene  personale,  e'  stata  improntata  al
conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante
confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la
condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il
Ministero dello sviluppo economico,  cosi'  come  prevede  il  citato
Piano d'azione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di
cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i
seguenti servizi e forniture: 
    a) servizio di pulizia di edifici e  di  altri  ambienti  ad  uso
civile; 
    b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; 
    c) detergenti per le pulizie  periodiche  e  straordinarie  delle
superfici; 
    d) detergenti per l'igiene personale; 
    e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri  ambientali  minimi  di
cui all'allegato 2, parte integrante  del  presente  decreto,  per  i
seguenti servizi e forniture: 
    a) servizio di  pulizia  e  sanificazione  di  edifici  ed  altri
ambienti ad uso sanitario.