IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
                              Delibera 
 
  di modificare  l'art.  28  del  regolamento  di  amministrazione  e
contabilita', inserendo, dopo il comma 3, i  commi  4,  5  e  6,  con
conseguente rinumerazione  dei  commi  successivi,  come  di  seguito
trascritto; 
  delibera, altresi', che in sede di prima applicazione la  procedura
di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 28 R.A.C. sia  attivata  entro
trenta  giorni  dall'approvazione  della   presente   delibera,   con
validita' fino al 31 dicembre 2022. 
 
                               Art. 28 
 
                              Incarichi 
 
  1. Per l'attuazione dei propri  fini  istituzionali,  il  Consiglio
puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza,  incarichi  di
studio e di  ricerca  ad  esperti  qualificati,  estranei  all'ordine
giudiziario e al C.S.M., nonche'  ad  enti  o  istituti  di  ricerca,
pubblici e privati. 
  2. Il C.S.M. puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera  o
dell'assistenza di esperti in possesso della professionalita' o della
specializzazione specificamente richiesti in relazione  all'attivita'
da svolgere. Puo'  altresi'  stipulare  contratti  di  collaborazione
continuativa, ai sensi e nei limiti di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. 
  3. Con le stesse modalita' di cui al comma  1,  il  Consiglio  puo'
affidare  a  magistrati  o  a  soggetti  anche  estranei   all'ordine
giudiziario  incarichi  determinati   per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento di incontri e  seminari  di  studio  per  l'aggiornamento
professionale  dei  magistrati  e  per  il  tirocinio  degli  uditori
giudiziari, nonche' per  le  esigenze  connesse  all'attivita'  delle
Commissioni o di altre articolazioni consiliari. 
  4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze  connesse
all'attivita'   delle   commissioni,   per    l'acquisizione    delle
disponibilita' dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui
al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni  due  anni,  il  Consiglio,  su
proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai
magistrati che abbiano maturato l'anzianita' di  servizio  necessaria
al conseguimento della seconda valutazione  di  professionalita'  con
riferimento alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
della dichiarazione di disponibilita'. 
  Nell'interpello saranno indicati i settori per i quali il Consiglio
intende avvalersi della collaborazione dei magistrati e le  eventuali
attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi. 
  Nella dichiarazione di disponibilita' saranno indicate le  funzioni
svolte dal  magistrato,  i  settori  per  i  quali  si  manifesta  la
disponibilita'  allo  svolgimento  degli  incarichi  e  le  eventuali
attitudini specifiche. 
  La  condanna  disciplinare  a  una  sanzione  superiore  a   quella
dell'ammonimento  riportata  nell'ultimo  decennio   e'   circostanza
ostativa  al  conferimento  dell'incarico   di   collaborazione.   Il
magistrato  che  intenda  offrire  la   sua   disponibilita'   dovra'
dichiarare  mediante   autocertificazione   le   eventuali   condanne
disciplinari  riportate,  nonche'  dovra'  dichiarare  di  non   aver
riportato condanne penali e di non  essere  a  conoscenza  di  essere
sottoposto a procedimenti penali o disciplinari,  circostanze  queste
ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del
conferimento dell'incarico. Ai fini  del  conferimento  dell'incarico
saranno altresi' valutati eventuali significativi ritardi  risultanti
dalle statistiche dell'ultimo triennio. 
  Sono condizioni ostative  al  conferimento  dell'incarico  anche  i
consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri  incarichi
conferiti ai sensi dell'art. 28 del R.A.C. 
  5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio,
su proposta della Terza Commissione, provvede  alla  selezione  degli
idonei sulla  base  dei  criteri  indicati  nell'interpello,  con  la
indicazione delle attivita' di collaborazione per le quali  e'  stata
valutata  l'idoneita'.  Ciascun  magistrato  potra'  essere  ritenuto
idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in  piu'
settori. 
  Tra i magistrati di cui all'elenco cosi'  formato,  le  Commissioni
procederanno di volta in  volta  all'individuazione  di  quelli  piu'
idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto  dei
criteri indicati nell'interpello, nonche'  delle  funzioni  svolte  e
delle attitudini del magistrato, come  desumibili  dalle  indicazioni
fornite nelle dichiarazioni di disponibilita'. 
  Per  le  esigenze  connesse  all'attivita'  dell'Ufficio  studi   e
documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione. 
  Il Comitato di presidenza, in  base  alle  indicazioni  provenienti
dalle singole Commissioni, propone al Consiglio  l'affidamento  degli
incarichi. 
  6. Gli incarichi di cui al comma 3 possono avere una durata massima
semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte.  In  ogni
caso gli incarichi di cui al comma 3 non possono superare una  durata
complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se  conferiti
in modo non continuativo. 
  7. Per l'espletamento degli incarichi di cui  ai  commi  precedenti
spetta un compenso da determinarsi dal  Consiglio,  su  proposta  del
Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 
  8.   L'incarico   per   accertamenti   tecnici    e/o    consulenze
specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni
e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento
dei propri compiti, e' conferito  dal  Comitato  di  presidenza,  che
stabilisce il  relativo  compenso  previo  parere  della  Commissione
bilancio. 
    Roma, 17 febbraio 2021 
 
                                           Il Vice Presidente: Ermini